ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00597

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 449 del 15/03/2011
Abbinamenti
Atto 1/00588 abbinato in data 16/03/2011
Atto 1/00592 abbinato in data 16/03/2011
Atto 1/00593 abbinato in data 16/03/2011
Atto 1/00579 abbinato in data 16/03/2011
Atto 1/00587 abbinato in data 16/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: TABACCI BRUNO
Gruppo: MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Data firma: 15/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CALGARO MARCO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 15/03/2011
LANZILLOTTA LINDA MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 15/03/2011
MOSELLA DONATO RENATO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 15/03/2011
PISICCHIO PINO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 15/03/2011
VERNETTI GIANNI MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 15/03/2011
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 15/03/2011


Stato iter:
16/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/03/2011
Resoconto ROMANI PAOLO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/03/2011
Resoconto TABACCI BRUNO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Resoconto RAO ROBERTO UNIONE DI CENTRO
Resoconto CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA
Resoconto ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto LANDOLFI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Resoconto GIULIETTI GIUSEPPE MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/03/2011

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/03/2011

ACCOLTO IL 16/03/2011

PARERE GOVERNO IL 16/03/2011

DISCUSSIONE IL 16/03/2011

APPROVATO IL 16/03/2011

CONCLUSO IL 16/03/2011

Atto Camera

Mozione 1-00597
presentata da
BRUNO TABACCI
testo di
martedì 15 marzo 2011, seduta n.449

La Camera,
premesso che:
il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, è messo a rischio non soltanto dalle autorizzazioni o dalle censure assunte nei confronti della stampa, attraverso un processo di intervento mediato dai pubblici poteri, bensì con maggiore insidiosità dal formarsi in ambito economico di addensamenti di interesse protesi a determinare situazioni di vantaggio monopolistico ovvero oligopolistico;
pur nella cornice di garanzia nella quale si inscrivono le sentenze della Corte costituzionale, permane l'esigenza di tradurre in una norma di rango costituzionale le esigenze di governo della comunicazione, potere costituitosi con crescente consistenza attraverso l'applicazione delle tecnologie e, tuttavia, sprovvista di previsioni di bilanciamento;
il succedersi di disposizioni legislative, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 178, al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha determinato il rischio, messo in luce dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un « vuoto normativo che si verrebbe a determinare ove entro il corrente mese di marzo, con una norma di legge o avente forza di legge, il divieto di incrocio tra stampa e tv non venisse congruamente prorogato adeguando la formulazione attuale del divieto di incrocio alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta con l'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella di mercato del settore»;
di fatto, la norma di origine decretizia ha disposto che il divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani è prorogato fino al 31 marzo 2011, con la previsione della possibilità di un ulteriore rinvio al 31 dicembre 2011 mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
in sostanza, al Presidente del Consiglio dei ministri, notoriamente attivo nel settore radiotelevisivo, spetterà decidere l'eventuale proroga del termine citato, fino al 31 dicembre 2011; tale decisione spetterà, cioè, al titolare di un interesse, in una condizione di conflitto potenziale segnalata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
in sostanza, sussiste una condizione di conflitto potenziale, la cui valutazione è rimessa al soggetto del conflitto;
si tratterebbe, poi, di un caso in cui appare evidente la sussistenza di condizioni di urgenza che giustificherebbero un immediato intervento del Governo, su cui potrebbe registrarsi un'ampia condivisione,
impegna il Governo
data la rilevanza costituzionale della questione e tenuto conto dell'imminente spirare del termine del 31 marzo 2011, ad assumere iniziative normative urgenti al fine di prorogare la disposizione dell'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fino al 31 dicembre 2012.
(1-00597) «Tabacci, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Brugger».