ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00595

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 448 del 14/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 14/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 14/03/2011
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 14/03/2011


Stato iter:
15/03/2011
Fasi iter:

RITIRATO IL 15/03/2011

CONCLUSO IL 15/03/2011

Atto Camera

Mozione 1-00595
presentata da
BENEDETTO DELLA VEDOVA
testo di
lunedì 14 marzo 2011, seduta n.448

La Camera,

premesso che:

la ricerca e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie tese alla riduzione delle emissioni inquinanti costituiscono, oltre che un impegno assunto dall'Italia in seno alla comunità internazionale e nell'ambito delle politiche energetiche comunitarie, una sfida strategica per il futuro del Paese;


la politica energetica nazionale va orientata alla creazione di un «paniere» ampio di fonti energetiche, che coniughi sicurezza dell'approvvigionamento, tutela dell'ambiente, efficienza e competitività del sistema economico, cogliendo le opportunità di sviluppo e innovazione della cosiddetta green economy;

la direttiva comunitaria 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa al 20 per cento la quota minima di energia da fonti rinnovabili da consumare nell'Unione europea entro il 2020, assegnando a ciascuno Stato membro un obiettivo nazionale da raggiungere entro tale data. Al fine di consentire tale obiettivo, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare, tra l'altro, regimi di sostegno atti a promuovere l'uso di tali forme di energia. Per quanto riguarda l'Italia, la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020 è fissata al 17 per cento;

la legge comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010 ha stabilito, all'articolo 17, i principi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il legislatore nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE. Tali principi includono, tra l'altro, la necessità di «adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e della efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, che sono causa di incertezze del mercato e di congelamento degli investimenti; in base a tali principi, gli Stati membri dovranno tenere conto e garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, in modo da salvaguardare la convenienza dell'investimento complessivo nel tempo;

è ampiamente condivisa l'opportunità di intervenire in un sistema normativo - quale è quello relativo agli incentivi della produzione di energia da fonti rinnovabili - che, nonostante le recenti riforme, è ancora considerato farraginoso e distorsivo; le procedure autorizzative vigenti necessitano di uno snellimento, di una maggiore trasparenza e di tempi certi, mentre è opportuno riformare i meccanismi di sostegno agli investimenti privati, razionalizzandoli sulla base delle dinamiche di mercato e orientandoli all'innovazione di processo e al minor consumo di territorio;

pur operando per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE (approvato dal Governo il 3 marzo 2011) - rimandando la disciplina puntuale dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 aprile 2011, e limitando l'efficacia delle attuali disposizioni in materia, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), agli impianti che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011 - non fissa alcun parametro economico per la determinazione del futuro regime d'incentivazione, determinando in questo modo un'incertezza normativa per gli operatori, che, sulla base delle disposizioni vigenti, avevano impostato e realizzato i loro investimenti pluriennali nel settore;

tale incertezza investe, tra l'altro, quanti si trovano attualmente a implementare o a valutare l'opportunità di un investimento nel settore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e, più in generale, nell'economia italiana, come recentemente evidenziato dall'Associazione delle banche estere operanti nel nostro Paese;

sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, gli operatori del settore della produzione di energia da impianti fotovoltaici hanno fatto legittimo affidamento sull'esistenza di una tariffa garantita, certa e prestabilita, idonea a garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti;

stante l'assenza di una disciplina relativa al periodo successivo al 31 maggio 2011, quanti abbiano conseguito l'autorizzazione alla realizzazione e alla messa in funzione di impianti fotovoltaici dalla fine del 2010 in avanti, ma che non siano ancora operanti, rischiano di vedere seriamente compromesso il proprio investimento; a fortiori, considerato che la possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici è solitamente subordinata alla stipula, da parte dell'imprenditore, di un contratto di finanziamento con uno o più istituti di credito, che gli stessi concedono sulla base di un piano pluriennale di ritorno dell'investimento, gli imprenditori non ancora operanti rischiano di non poter accedere al mercato del credito o di poterlo fare solo a condizioni particolarmente onerose;

il decreto legislativo non supera alcune delle attuali contraddizioni in materia di semplificazione amministrativa: pur introducendo una cosiddetta «procedura semplificata» per gli impianti fino a 1 megawatt di potenza, resta irrisolto il nodo della tempistica per l'espletamento della procedura di autorizzazione, con la conseguente lievitazione dei costi per gli investitori,
impegna il Governo:


a provvedere in tempi rapidi all'adozione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare il sistema degli incentivi agli impianti di produzione di energia da pannelli solari fotovoltaici che sarà in vigore dopo il 31 maggio 2011, superando l'incertezza normativa ed evitando che la medesima, oltre a ridurre l'attrattività dell'Italia per gli investimenti esteri nel settore, danneggi quanti - sulla base di un legittimo affidamento alla stabilità della disciplina degli incentivi - hanno investito e stanno investendo nel settore;

a provvedere, nel quadro di un riordino della normativa settoriale, anche attraverso modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011 recentemente approvato:

a) ad estendere agli impianti fotovoltaici autorizzati entro il 31 maggio 2011, nonché agli impianti la cui richiesta di autorizzazione sia stata effettuata entro la data di emanazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, la vigenza dell'attuale sistema d'incentivazione;

b) ad assicurare una maggiore semplificazione del quadro delle autorizzazioni degli impianti, al fine di ridurre i tempi di attesa - e i relativi costi per gli operatori - e rendere più trasparente l'iter amministrativo di approvazione;

c) ad adottare meccanismi d'incentivazione che premino l'innovazione di processo.

(1-00595)
«Della Vedova, Lo Presti, Di Biagio».