ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00588

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 447 del 10/03/2011
Abbinamenti
Atto 1/00579 abbinato in data 14/03/2011
Atto 1/00587 abbinato in data 14/03/2011
Atto 1/00592 abbinato in data 14/03/2011
Atto 1/00593 abbinato in data 14/03/2011
Atto 1/00597 abbinato in data 16/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: BRIGUGLIO CARMELO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 10/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLA VEDOVA BENEDETTO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 10/03/2011
BOCCHINO ITALO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 10/03/2011


Stato iter:
16/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/03/2011
Resoconto BRIGUGLIO CARMELO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 16/03/2011
Resoconto ROMANI PAOLO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/03/2011
Resoconto BRIGUGLIO CARMELO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 16/03/2011
Resoconto ROMANI PAOLO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/03/2011
Resoconto TABACCI BRUNO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Resoconto RAO ROBERTO UNIONE DI CENTRO
Resoconto CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA
Resoconto ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto LANDOLFI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Resoconto GIULIETTI GIUSEPPE MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/03/2011

DISCUSSIONE IL 14/03/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/03/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/03/2011

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/03/2011

ACCOLTO IL 16/03/2011

PARERE GOVERNO IL 16/03/2011

DISCUSSIONE IL 16/03/2011

APPROVATO IL 16/03/2011

CONCLUSO IL 16/03/2011

Atto Camera

Mozione 1-00588
presentata da
CARMELO BRIGUGLIO
testo di
giovedì 10 marzo 2011, seduta n.447

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, reca misure in materia di «posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni»;
l'articolo 1 del predetto provvedimento sancisce, al comma 1, la proroga, al 31 marzo 2011, del divieto, per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani; prevede, altresì, al comma 2, la possibilità di disporre - con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine di cui al comma 1;
il divieto recato dall'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha una particolare rilevanza ai fini della tutela del grado di pluralismo del sistema informativo italiano e la prevista proroga delle disposizioni in materia di incroci stampa-televisione - solo fino al 31 marzo 2011 - è evidentemente insufficiente, in quanto dal 1o aprile 2011 il divieto decade, lasciando campo libero alle «scalate» dei quotidiani da parte di imprenditori della televisione ed i soggetti che possiedono più di una rete televisiva potranno, quindi, acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani;
la prossimità della scadenza del divieto in materia di incroci stampa-televisione - in assenza di un riordino complessivo della normativa di settore - rischia di provocare un indesiderato vuoto normativo, come già segnalato - in una comunicazione al Governo del 24 novembre 2010 - dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, dopo aver sottolineato che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata, sin dall'inizio, concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988), ha, appunto, segnalato l'esigenza di un intervento legislativo al fine di mantenere in vigore il citato divieto, in quanto strettamente funzionale alla tutela della concorrenzialità dell'intero sistema dell'informazione;
sulla questione è intervenuta, di recente, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che - in una segnalazione del 1o marzo 2011 inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Camera e Senato - ha affermato, con riferimento alla disciplina introdotta dal cosiddetto decreto «milleproroghe», che è del tutto inopportuno attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di prorogare o meno, oltre il 31 marzo 2011, l'attuale divieto di incroci azionari tra stampa e televisione: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, infatti, testualmente affermato che «l'inerenza dell'ambito materiale nel quale è stato assegnato al Presidente del Consiglio il potere di disciplinare la durata del divieto di cui all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo. n. 177/2005 a un settore nel quale l'attuale Presidente è titolare di interessi patrimoniali, associata alla discrezionalità che il comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 225/10 attribuisce allo stesso Presidente, pone un problema di opportunità della disposizione stessa»;
l'Autorità, già in data 20 gennaio 2011, aveva richiamato l'attenzione del Governo sulle criticità della disciplina posta dal citato decreto-legge, al fine di sollecitare una modifica nel corso dell'esame parlamentare e aveva osservato che, se la norma relativa alla facoltà di proroga non veniva modificata, l'esercizio della facoltà di decidere sul periodo di vigenza del divieto, e, quindi, l'adozione o la mancata adozione dell'atto di proroga - anche senza integrare automaticamente una fattispecie di conflitto di interessi - avrebbero dovuto essere valutati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse», allo scopo di verificarne l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del Presidente del Consiglio dei ministri e il danno per l'interesse pubblico;
alla luce della disciplina sul conflitto d'interessi, sarebbe, pertanto, auspicabile - secondo la stessa Autorità - un atteggiamento di maggiore precauzione tale da evitare l'attribuzione di un potere discrezionale in capo al Presidente del Consiglio dei ministri nella disciplina di un settore sensibile come quello editoriale, direttamente connesso con la tutela del pluralismo dell'informazione e da sottrarre, nello specifico, proprio la disciplina del divieto di cui al comma 12, dell'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri;
in data 2 marzo 2011, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è, ancora una volta, pronunciata sulla questione, richiamando l'attenzione sul «vuoto normativo che si verrebbe a determinare ove entro il corrente mese di marzo, con una norma di legge o avente forza di legge, il divieto di incrocio tra stampa e tv non venisse congruamente prorogato adeguando la formulazione attuale del divieto d'incrocio alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta con l'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella di mercato del settore»;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - nella già citata comunicazione del 24 novembre 2010 - aveva evidenziato, altresì, una serie di «debolezze» della legge 20 luglio 2004, n. 215, ed aveva, in particolare, posto l'attenzione sulla discrasia tra ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della normativa in materia di «sostegno privilegiato», osservando come la normativa vigente non contemplasse, tra i comportamenti vietati che possono configurare un sostegno privilegiato - anche attraverso qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di Governo - alcun riferimento alla stampa;
le «leggi parametro» prese in considerazione dalla legge n. 215 del 2004 (e cioè le leggi n. 223 del 1990, n. 249 del 1997, n. 28 del 2000 e n. 112 del 2004) e la cui violazione sola è suscettibile di integrare la ricorrenza del sostegno privilegiato impongono, infatti, il rispetto dei principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione solo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, mentre la stampa, sotto il profilo contenutistico e comportamentale, gode di una disciplina autonoma non ricompresa nell'ambito delle citate leggi;
allo stato della legislazione vigente, dunque, il sostegno privilegiato non può configurarsi nei confronti delle imprese della carta stampata - pur essendo esse operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 112 del 2004 e benché, anche da parte loro, possano essere materialmente violati i principi sopra citati;
alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende, pertanto, urgente e necessaria una disciplina più organica ed efficace volta a regolamentare, in maniera quanto più completa e stringente possibile, l'intera materia con riguardo al complesso del sistema dell'informazione,
impegna il Governo:
ad assumere le iniziative di competenza volte a prorogare, in tempi rapidi, per un termine congruo, il divieto di cui all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, oltre la scadenza legislativamente prevista (ed, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 2011, come previsto nel citato comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) e ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa volta a superare le criticità evidenziate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'opportunità di sottrarre alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri il potere di disciplinare discrezionalmente il periodo di vigenza del citato divieto;
a valutare la rivisitazione della regolamentazione normativa in materia di risoluzione del conflitto di interessi, anche sulla base della segnalazione al Governo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 24 novembre 2010 in materia di sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo da parte delle imprese della carta stampata.
(1-00588) «Briguglio, Della Vedova, Bocchino».