Atto Camera
Mozione 1-00579
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
testo di
martedì 1 marzo 2011, seduta n.442
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (atto Camera n. 4086) era stato inserito, all'articolo 2, un comma aggiuntivo, il comma 12-duodecies, che apportava delle modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, il quale prevedeva fino al 31 dicembre 2010 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
il predetto comma prorogava il divieto fino al 31 dicembre 2012;
nel corso dell'esame in Assemblea emergeva la necessità di un coordinamento nel senso di procedere alla soppressione del comma 12-duodecies dell'articolo 2, in quanto la proroga era già contenuta nella tabella n. 1 del decreto-legge fino al 31 marzo 2011, successivamente prorogabile al 31 dicembre 2011 con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe stato preferibile prevedere la soppressione dall'allegato 1 citato della disposizione e, viceversa, il mantenimento nel testo di tale comma 12-duodecies;
in pratica, si è introdotta la proroga sic et simpliciter del divieto di incroci tra giornali e televisioni solo fino al 31 marzo 2011 (e non fino a fine 2012, come prevedeva il testo precedente del decreto-legge, come modificato nel corso dell'iter parlamentare), essendo il rinvio al 31 dicembre 2011 facoltativo e rimesso alla volontà dell'Esecutivo;
dopo la data del 31 marzo 2011 il divieto decadrà e chi ha una posizione dominante nel mondo delle televisioni potrebbe entrare anche nella proprietà degli altri media, stampa in primis;
l'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010 fissa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei «regimi giuridici» indicati nella tabella n. 1 allegata e autorizza il Governo a disporre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011;
la questione relativa al divieto di incroci stampa e tv è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988);
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha, inoltre, indicato l'opportunità di adeguare la formulazione attuale dell'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica del digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore;
in data 26 febbraio 2011, in sede di esame presso il Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, il Governo ha approvato l'ordine del giorno G/2518-B/100/1, nell'ambito del quale si impegna l'Esecutivo ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per un congruo periodo di tempo, non inferiore comunque al 31 dicembre 2012, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, relativo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni di imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, preservando così il pluralismo dell'informazione, contestualmente ridefinendo la formulazione del divieto in modo da adeguarla all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e ai conseguenti nuovi assetti di mercato;
la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza,
impegna il Governo:
a prorogare nell'immediato, la disposizione citata in premessa almeno fino al 31 dicembre 2011 e ad adottare le opportune iniziative normative per prorogare comunque tale disposizione almeno fino al 31 dicembre 2012;
ad adottare ogni iniziativa normativa volta a garantire la ridefinizione dell'ambito di applicazione del divieto di incroci stampa-televisione, in modo da adeguarla all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e ai conseguenti nuovi assetti di mercato, al fine di rispettare il pluralismo dell'informazione.
(1-00579) «Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Favia, Cambursano, Monai, Zazzera».