ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00451

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 380 del 07/10/2010
Abbinamenti
Atto 1/00488 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00541 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00543 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00551 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00553 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00554 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00558 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00559 abbinato in data 08/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 07/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCHINO ITALO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
GRANATA BENEDETTO FABIO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
PATARINO CARMINE SANTO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
DIVELLA FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
PROIETTI COSIMI FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
NAPOLI ANGELA FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
SILIQUINI MARIA GRAZIA FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010
BRIGUGLIO CARMELO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 07/10/2010


Stato iter:
08/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/01/2011
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 27/01/2011

DISCUSSIONE IL 31/01/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/01/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 31/01/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/02/2011

RITIRATO IL 08/02/2011

CONCLUSO IL 08/02/2011

Atto Camera

Mozione 1-00451
presentata da
ALDO DI BIAGIO
testo di
giovedì 7 ottobre 2010, seduta n.380

La Camera,
premesso che:
il patrimonio immobiliare della Difesa conta circa 18.500 abitazioni collocate su tutto il territorio nazionale, di cui circa 5.000 unità sono riconosciute ad utenti cosiddetti sine titulo, configurabili anche in personale militare in quiescenza che corrisponde un canone mensile non negoziato né negoziabile ma «imposto», variabile tra i 400 e i 1.200 euro;
attualmente sul versante del gettito l'amministrazione raccoglie circa 35 milioni di euro annui dalle sopra indicate concessioni, risorse non trascurabili perché rappresentano una voce indifferibile tra le entrate del Ministero della difesa;
l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), le cui previsioni sono ora confluite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
l'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;
nel 2008 la cosiddetta problematica alloggiativa concernente gli immobili della difesa è stata oggetto di analisi di uno specifico gruppo di progetto che è approdato ad un apposito documento redatto sulla base dell'obiettivo 9 indicato nel piano attuativo della direttiva logistica interforze del 2006 che comprende «l'individuazione di soluzioni alternative per soddisfare le esigenze alloggiative del personale in servizio permanente»;
stando alle riflessioni tracciate nel sopra indicato documento, la risoluzione delle problematiche abitative rappresenterebbe un'esigenza fondamentale ed imprescindibile, in quanto tale elemento andrebbe addirittura ad incidere sulla mobilità del personale e, conseguentemente, sull'efficacia e sull'operatività dello strumento militare;
il documento provvede ad evidenziare un programma di interventi volti a massimizzare la disponibilità abitativa del comparto difesa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione degli alloggi;
nelle «ipotesi di sviluppo finanziario complessivo», sancite nel documento sopra indicato, viene ipotizzato il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti sine titulo attraverso la loro sottoposizione ad un fitto di libero mercato di portata tale che «il canone elevato che si viene a determinare risulta sicuramente antieconomico/insostenibile rispetto ad altra sistemazione abitativa (anche in zone periferiche) tratta dal libero mercato», determinando di conseguenza una maggiore disponibilità abitativa;
nell'obiettivo 9, di cui sopra, emerge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, una condizione di criticità e di seria difficoltà per un numero considerevole di utenti sine titulo, che verrebbero indotti a lasciare le unità abitative concesse loro in virtù delle precedenti disposizioni in materia, che legittimavano la conduzione agli occupanti verso il pagamento di un equo canone (per i titolari di minor reddito) e di equo canone maggiorato del 50 per cento (per i titolari di redditi più elevati). Un approccio dalla ratio, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, di dubbia conformità al dettato costituzionale, aggravato dal fatto di essere tratteggiato nelle linee guida operative di un documento dell'amministrazione competente, nonché di fruizione pubblica;
nel maggio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale n. 112 recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;
l'articolo 7 del sopra indicato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente già sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello sopra indicato, ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;
in questa prospettiva, si aggiunge la ratio dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo in atto, conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;
a partire dai primi giorni di settembre 2010, è stata inviata la notifica di provvedimento di recupero forzoso degli immobili dall'Aeronautica militare agli utenti ricadenti nella fattispecie di cui sopra, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, in base al quale «la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, (...), approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare». Una scelta operativa che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare unilaterale e non aderente ai principi costituzionali che, se confermata ed estesa a tutti i conduttori che si trovano in analoga posizione, rischia di mettere alla porta migliaia di famiglie italiane che hanno servito lo Stato e che - in moltissimi casi - si ritrovano a vivere difficili situazioni sotto il profilo umano ed economico;
le disposizioni sopra indicate, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, non appaiono conformi ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale e contrastano, altresì, con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in base ai quali sono vietate le condizioni vessatorie, espressamente per i negozi giuridici di diritto civile, implicitamente, e con evidente maggior cogenza, nei rapporti tra pubblica amministrazione e suoi dipendenti e/o privati cittadini,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;
ad adottare iniziative, anche normative, al fine di stabilire che l'applicazione di qualunque variazione dei canoni in atto vigenti abbia efficacia solo a partire dalla data di notifica formale, agli interessati, del nuovo canone, restando impregiudicato il diritto del conduttore a presentare ricorso avverso il provvedimento emesso;
a fornire chiarezza al portato dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 112 del 2010, garantendo che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto ai sensi dello stesso articolo, sia riconosciuto ai conduttori, così come definiti nel comma 4 del citato articolo, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto medesimo, considerato il carattere oneroso di tale garanzia, che, peraltro, risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della Difesa è già garantita, così come previsto dal comma 4, lettera a) dello stesso articolo 7, attraverso il pagamento del valore dell'usufrutto con il prelievo automatico di un importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore;
a prevedere - mediante apposite iniziative normative - la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 112 del 2010, sino all'adozione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare propedeutico al procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto n. 112 del 2010;
a riconoscere, con apposite iniziative normative, per quanto riguarda gli alloggi per i quali non si prevede la vendita, possibili ed alternative formule di acquisizione e/o conduzione dell'immobile, come l'acquisizione dell'usufrutto «a vita», per i conduttori sine titulo ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa.
(1-00451)
(Nuova formulazione) «Di Biagio, Bocchino, Granata, Patarino, Divella, Lo Presti, Proietti Cosimi, Angela Napoli, Siliquini, Briguglio».