ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00378

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 332 del 07/06/2010
Abbinamenti
Atto 1/00375 abbinato in data 07/06/2010
Atto 1/00377 abbinato in data 07/06/2010
Atto 1/00380 abbinato in data 07/06/2010
Atto 1/00382 abbinato in data 07/06/2010
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/06/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 07/06/2010
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 07/06/2010
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 07/06/2010
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 07/06/2010


Stato iter:
10/06/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/06/2010
Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 10/06/2010
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2010
Resoconto LULLI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Resoconto MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Resoconto VOLONTE' LUCA UNIONE DI CENTRO
Resoconto BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/06/2010

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/06/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/06/2010

ACCOLTO IL 10/06/2010

PARERE GOVERNO IL 10/06/2010

DISCUSSIONE IL 10/06/2010

APPROVATO IL 10/06/2010

CONCLUSO IL 10/06/2010

Atto Camera

Mozione 1-00378
presentata da
ANTONIO BORGHESI
testo di
lunedì 7 giugno 2010, seduta n.332

La Camera,

premesso che:

il commercio ambulante in Italia rappresenta una delle prerogative più tipiche della realtà commerciale italiana, una sorta di tratto distintivo che si incontra dal piccolo paese alla grande città. Per tradizione, la piazza è sempre stata luogo di notizie, incontro e socializzazione, prima ancora che luogo di approvvigionamento. Un tempo il giorno di mercato era innanzitutto un evento e questo gli ha permesso di diffondersi in maniera capillare lungo tutta la nazione, diventando un marchio di fabbrica;

spesso il commercio ambulante viene scambiato con altre forme che, in realtà, non hanno nulla a che fare con esso. Se quello «legale» è svolto da operatori autorizzati, regolari e affidabili, il secondo viene generalmente condotto da soggetti sprovvisti di autorizzazione, sovente extracomunitari, che portano sui mercati firme contraffatte, specie nel settore delle borse, dell'abbigliamento e degli accessori;

ogni regione ha una propria legge che regolamenta il commercio ambulante e sono i singoli comuni a stabilire spazi, orari, giornate di lavoro, eventuali recuperi in caso di soppressioni straordinarie, fiere o manifestazioni in aggiunta alla normale programmazione;

l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha esteso la disciplina del documento unico di regolarità contributiva agli imprenditori commerciali che vendono in mercati, fiere e piazze o come ambulanti;

il predetto articolo 11-bis, nel modificare l'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, disponeva che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche era soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva e che, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verificasse la sussistenza del documento e prevedesse la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio sulle aree pubbliche nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del documento unico di regolarità contributiva;

la potestà legislativa in materia (autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche) spetta alle regioni; pertanto, quanto stabilito dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è da considerarsi norma di indirizzo nei confronti degli enti territoriali, non un adempimento immediatamente operativo. Il nuovo vincolo può essere imposto solo da una legge regionale;

l'allora ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, infatti, con nota del 12 ottobre 2009, aveva precisato che, poiché la normativa in tema di autorizzazioni commerciali è di competenza delle regioni, il nuovo obbligo del documento unico di regolarità contributiva necessita di essere disciplinato da una legge regionale;
la nuova disciplina prevista, invece, dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha innovato radicalmente le recenti norme in materia di documento unico di regolarità contributiva in caso di esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche introdotte dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e prevede che le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva e che in tal caso possono essere stabilite le modalità attraverso le quali i comuni sono chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza regolarità della predetta documentazione;

il citato articolo 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 rendeva la presentazione del documento unico di regolarità contributiva obbligatoria in ogni caso, mentre la nuova disciplina conferisce alle regioni la facoltà di assoggettare o meno il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio sulle aree pubbliche alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva;

ma il problema dell'evasione trascende sia l'aspetto contributivo che lo specifico settore del commercio ambulante;

l'attuale Governo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, ha di fatto reso più facile il compito agli evasori, riducendo l'azione di contrasto che era stata avviata dal Governo precedente;

questo Governo, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, ha rimosso in nome della semplificazione gli strumenti che potevano permettere di ottenere, per via telematica, informazioni utili ai fini del controllo,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa di competenza, affinché sia dato seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in maniera tale che il documento unico di regolarità contributiva sia uno strumento obbligatorio per la concessione di tale attività;

a sollecitare le amministrazioni competenti ad intensificare i controlli sulla regolarità fiscale e contributiva del commercio ambulante;

a sostenere sia il diritto dei consumatori alla salute, sia quello dei produttori europei alla tutela dalle frodi commerciali, specialmente per i prodotti contraffatti o contenenti sostanze nocive per la salute, anche attraverso il rafforzamento dei controlli alle frontiere;

a prevedere che gli organi di controllo governativi (ispettorato, Guardia di finanza) verifichino il regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.

(1-00378)
«Borghesi, Evangelisti, Messina, Cimadoro, Barbato».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0102, L 2009 0191

EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

commercio ambulante

evasione fiscale

IVA

mercato interno

norma di lavoro

potere legislativo

regolamentazione commerciale

restrizione alla concorrenza

settore economico