ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00367

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 323 del 18/05/2010
Abbinamenti
Atto 1/00361 abbinato in data 18/10/2010
Atto 1/00371 abbinato in data 18/10/2010
Atto 1/00394 abbinato in data 18/10/2010
Atto 1/00453 abbinato in data 18/10/2010
Atto 1/00455 abbinato in data 18/10/2010
Atto 1/00456 abbinato in data 18/10/2010
Atto 1/00459 abbinato in data 19/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/05/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 18/05/2010
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 18/05/2010
PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 18/05/2010
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 18/05/2010
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 19/05/2010
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 19/05/2010


Stato iter:
19/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/10/2010
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/10/2010
Resoconto LO MORO DORIS PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto TOUADI JEAN LEONARD PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/05/2010

ATTO MODIFICATO IL 14/10/2010

ATTO MODIFICATO IL 18/10/2010

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/10/2010

DISCUSSIONE IL 18/10/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/10/2010

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/10/2010

RITIRATO IL 19/10/2010

CONCLUSO IL 19/10/2010

Atto Camera

Mozione 1-00367
presentata da
ANITA DI GIUSEPPE
testo di
martedì 18 maggio 2010, seduta n.323

La Camera,
premesso che:
le Nazioni Unite hanno stimato, relativamente all'anno 2006, che nel mondo ci siano circa 18 milioni di minori migranti, di cui quasi 6 milioni come rifugiati. All'interno di questo processo migratorio, i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni sono notevolmente aumentati: secondo l'United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), nel 2008 sono state presentate oltre 16.300 domande di protezione internazionale da parte di minori stranieri non accompagnati in 68 diversi Paesi, e a circa 6.000 è stato riconosciuto lo status di rifugiato o una forma complementare di protezione;
per «minore straniero non accompagnato», la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di Paesi terzi, intende un minore di diciotto anni di età che si trova fuori dal proprio paese di origine e che entra o soggiorna irregolarmente nel territorio di un Paese terzo, separato da entrambi i genitori o dall'adulto che, per legge o per consuetudine è tenuto alla sua tutela;
il minore non richiedente asilo o protezione umanitaria è un emigrato con il sostanziale consenso degli esercenti la potestà genitoriale o comunque senza essere stato sottratto contro la sua volontà. Si tratta di minorenni quindi che si trovano nella condizione di migranti quasi sempre indotti dalle contingenze di ordine sociali, economico, culturale, e che rappresentano quindi un fenomeno ben diverso da quello della tratta e del traffico di esseri umani per sfruttamento, sia esso sessuale, di lavoro o di altro tipo;
giunto nel nostro Paese, qualora venga individuato o si presenti spontaneamente alle autorità competenti, il minore viene segnalato al Comitato minori stranieri (l'organo competente a vigilare sul soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio nazionale, nonché a coordinare le attività delle amministrazioni coinvolte) e dotato di un permesso di soggiorno per minore età, come previsto dalla legge, e introdotto nei centri di prima accoglienza per un periodo relativamente breve, fino a un massimo di quaranta giorni, ma che molto spesso si protrae per alcuni mesi. Qui vengono avviati dei percorsi scolastici, di base o di formazione professionale, atti a favorire un inserimento graduale e mirato nella realtà italiana;
anche nel nostro Paese i minori stranieri, e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno. I dati enucleabili risultano tendenzialmente sottostimati anche perché in essi non sono inclusi i minori neocomunitari, le vittime di tratta, quelli che non sono mai entrati in contatto con il sistema istituzionale di accoglienza, e altri;
per stimare la presenza dei minori stranieri non accompagnati i dati sui residenti e sui soggiornanti presentano quindi dei limiti. Questi, infatti, spesso non riescono a essere identificati ed è frequente che se ne perdano le tracce. E ciò li rende inevitabilmente particolarmente vulnerabili ed esposti al pericolo di entrare in circuiti di tratta e sfruttamento;
sulla base del monitoraggio effettuato dall'Associazione Onlus Save the Children, la quota principale di minori presenti nelle banche dati regionali è quella segnalata da operatori e/o pubblici ufficiali della Sicilia, e rappresenta il 33 per cento del totale. Il resto dei minori inseriti in banca dati è stato segnalato dalle altre regioni: Lombardia (829), Emilia Romagna (561), Lazio (526), Piemonte (496), Marche (363), Puglia (345), Veneto (310), Toscana (310), Friuli Venezia Giulia (262), Trentino Alto Adige (121), Campania (78), Calabria (76), Liguria (51), Abruzzo (35), Sardegna (34), Umbria (17), Basilicata (8), Valle d'Aosta (7), Molise (3);
nel 2008 sulle coste meridionali del nostro Paese ne sono giunti 2.124, e di questi la grande maggioranza dei minori non accompagnati è arrivata negli ultimi due anni a Lampedusa. Una tendenza che risulta in aumento: nel 2007 ne erano infatti arrivati 1.700;
la principale fonte informativa sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio è la banca dati del Comitato per i minori stranieri, in cui vengono puntualmente registrate le segnalazioni effettuate da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e da enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza. Al 30 settembre 2009 la banca dati conta 6.587 minori non accompagnati;
con specifico riferimento invece ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, i dati parlano di 573 richieste di protezione internazionale nel 2008. Un numero che è andato aumentando negli anni: secondo i dati del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) le richieste di accoglienza sono infatti passate da 102 nel 2004 a 251 nel 2006, a 295 nel 2007;
il 21 aprile 2009, la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza ha concluso una indagine conoscitiva, avviata nell'ottobre del 2008, sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, approvando all'unanimità una importante risoluzione alla cui elaborazione finale hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari. L'obiettivo principale dell'indagine è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati;
è evidente infatti come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;
va ricordato infatti come una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza per gli immigrati subiscano un destino incerto, scomparendo in molti casi senza lasciare traccia e sottraendosi così alle strutture di ospitalità previste dal nostro Stato;
il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali;
va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi centri di prima accoglienza. Va evidenziato infatti che è proprio ai comuni che essi sono affidati con il provvedimento di tutela del magistrato;
si segnala che l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - e le relative spese - rientra nella responsabilità dei comuni che, a partire dal 1990, hanno acquisito autonomia statutaria (legge n. 142 del 1990). In questo senso il Ministero dell'interno si limita a gestire la prima accoglienza fino alla nomina del tutore, mentre i fondi da assegnare per i progetti di accoglienza dei minori vengono stanziati dalle regioni sulla base delle presenze. Per quanto riguarda la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è la legge n. 328 del 2000 a stabilire che siano i comuni a programmare e realizzare i servizi in accordo con i diversi enti interessati;
l'ente locale è quindi il soggetto su cui gravano i costi di queste permanenze. In base ad alcune stime, i comuni spendono complessivamente circa 200 milioni di euro l'anno per la gestione del problema;
è indispensabile che decisioni e politiche di intervento che riguardano i bambini e gli adolescenti debbano essere prese nel rispetto della considerazione preminente del superiore interesse del minore, così come previsto dall'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, a cui l'Italia è vincolata anche nell'esecuzione di accordi bilaterali. Peraltro l'articolo 12 della medesima Convenzione, impone agli Stati, di ascoltare il minore in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo riguarda. Occorre ricordare, a tal proposito, che l'Italia ha ratificato con la legge n. 176 del 1991 la predetta Convenzione dell'Onu;
qualsivoglia previsione di un rientro del minore straniero nel Paese di origine deve quindi essere valutata sulla base di un'attenta analisi dei fattori di rischio e di accurati accertamenti circa l'identità del minore, la sua rete familiare di riferimento, il suo percorso migratorio e la sicurezza che il minore non cada in circuiti di tratta e sfruttamento;
un minore straniero non accompagnato dovrebbe avere la possibilità di poter restare nel Paese ospite e il permesso di soggiornare temporaneamente nel Paese ospite non dovrebbe essere inteso solo come una procedura amministrativa che può essere interrotta bruscamente quando il minore compie i 18 anni;
peraltro con le modifiche normative intervenute con l'approvazione della legge n. 94 del 2009 (il cosiddetto «pacchetto sicurezza») che - tra l'altro - introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia, il rilascio di un permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato al compimento dei suoi 18 anni, è ora possibile solo a condizione che sussistano contemporaneamente, e non alternativamente (come invece previsto dalla normativa precedentemente in vigore - legge n. 189 del 2002), i seguenti requisiti: un provvedimento di tutela o affidamento, l'ingresso in Italia da almeno 3 anni e la partecipazione a progetti di integrazione per almeno 2 anni;
la normativa recentemente approvata rischia quindi di disincentivare i minori entrati in Italia a seguire un percorso di integrazione sociale, poiché vedrebbero probabilmente preclusa la prospettiva di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno dopo il compimento del diciottesimo anno. Esclusi da percorsi formali di protezione ed inclusione, i minori restano così maggiormente esposti ai rischi di sfruttamento e tratta, ed al coinvolgimento in attività irregolari o illegali,
impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte ad assicurare maggiori risorse finanziarie a favore delle regioni sulla base dei dati relativi alle presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza, prevedendo specifiche risorse a favore dei minori stranieri non accompagnati;
ad attuare un più stretto coordinamento tra il livello centrale e i governi locali, e a valorizzare a pieno il potenziale della società civile e dell'associazionismo per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati;
a dare soluzione alle note difficoltà connesse a procedure e prassi territorialmente eterogenee per quanto riguarda l'identificazione all'arrivo, le tempistiche, le condizioni di accoglienza, i casi di sovraffollamento, il profilo professionale degli operatori, la predisposizione di servizi di mediazione culturale, nonché l'attività informativa riguardo alla possibilità di presentare domanda di asilo;
a mettere in atto un più efficace e costante monitoraggio per valutare gli aspetti quantitativi relativamente alle presenze e agli allontanamenti dai centri di prima accoglienza, e a verificare gli standard qualitativi dell'accoglienza con particolare riferimento ai minori non accompagnati, approfondendo la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta lasciati i centri di prima accoglienza per gli immigrati;
ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorire la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo;
a considerare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per rilasciare il permesso di soggiorno anche ai minori stranieri che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano iniziato un percorso di integrazione sociale nel nostro Paese.
(1-00367)
(Ulteriore nuova formulazione) «Di Giuseppe, Donadi, Mura, Palagiano, Favia, Borghesi, Evangelisti».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

cittadino straniero

diritti del bambino

diritto di soggiorno

migrante

protezione dell'infanzia