ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00183

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 180 del 20/05/2009
Firmatari
Primo firmatario: SBAI SOUAD
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 20/05/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPOLI ANGELA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
CRISTALDI NICOLO' POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
LISI UGO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
LEHNER GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
LABOCCETTA AMEDEO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
ROSSI MARIAROSARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
LORENZIN BEATRICE POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
MOFFA SILVANO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
DELLA VEDOVA BENEDETTO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
BIANCONI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
RAISI ENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
CONSOLO GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
CARLUCCI GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
MOLES GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
BERGAMINI DEBORAH POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 20/05/2009
ASCIERTO FILIPPO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA NORD PADANIA 20/05/2009
VIGNALI RAFFAELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
LO PRESTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
GIAMMANCO GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
BONIVER MARGHERITA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
GRANATA BENEDETTO FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
RUBEN ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
CERA ANGELO UNIONE DI CENTRO 20/05/2009
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 20/05/2009
BELLOTTI LUCA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
GOTTARDO ISIDORO POPOLO DELLA LIBERTA' 20/05/2009
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2009


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00183
presentata da
SOUAD SBAI
testo di
mercoledì 20 maggio 2009, seduta n.180

La Camera,

premesso che:

l'aumentato flusso migratorio sta determinando l'ampliamento dell'integrazione razziale e, conseguentemente, il crescere dei matrimoni misti;

il Paese che accoglie lo straniero, dovrebbe attenersi ai princìpi fondamentali della Costituzione, che vuole la parità nella dignità sociale di entrambi i sessi, senza distinzioni di razza lingua o religione; occorre dare dignità sociale e umana agli stranieri e alle straniere, tutelati anche dalle disposizioni di carattere umanitario dal Testo Unico sulla condizione dello straniero n. 286 del 1998 ed in virtù del principio di parità di trattamento con i cittadini italiani, dando loro la possibilità di soggiornare regolarmente, con un lavoro dignitoso e retribuito, nonché di integrarsi socialmente e culturalmente, senza ostacoli o remore nel nostro tessuto sociale ed Ordinamento Giuridico, come vuole la riforma in atto che prevede, appunto, detto elemento di integrazione culturale e sociale dello straniero, che si trovi per ogni motivo legale, nel nostro Paese, nonché di contrarre matrimonio in piena libertà senza ostacoli;

a maggior ragione detti princìpi, devono trovare applicazione, con criteri di parità, equità e ragionevolezza e costituzionalmente sanciti, nel caso in cui un cittadino/a straniero/a voglia unirsi in matrimonio con un cittadino/a italiano/a;

il libro 1o, Titolo V, Sezione V, disciplina il matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato (articoli 115 e 116) e, in particolare, l'articolo 116, dispone sul matrimonio dello straniero nello Stato;

l'articolo 116, 1o comma dispone che «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio». Ai sensi del 2o comma, anche lo straniero è, tuttavia, soggetto alle disposizioni contenute negli articoli: 85 «interdizione per infermità di mente», 86 «libertà di Stato», 87 «Parentele, Affinità, Adozione e Affiliazione» (limitatamente ai nn. 1, 2 e 4), 88 «Delitto» e 89 «Divieto temporaneo di nuove nozze». Ai sensi del terzo comma, infine, lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve far fare la pubblicazione secondo le disposizioni del codice civile (93 e seguenti recante la regolamentazione «Delle formalità preliminari del matrimonio»);

quindi nel suo complesso, l'articolo 116, denota una quasi totale parificazione dei nubendi, di cui uno sia cittadino/a straniero/a, nell'applicazione delle disposizioni civilistiche sulla celebrazione del matrimonio. Tuttavia, c'è un'eccezione e cioè l'obbligatorietà, per lo straniero/a della presentazione all'Ufficiale dello Stato Civile, del nullaosta al matrimonio, che viene rilasciato secondo le leggi in vigore nel paese di provenienza;

si rileva, a questo proposito, che l'articolo 17 delle preleggi (disposizioni sulla legge in generale), richiamato da quest'articolo del codice civile, è stato abrogato. Più esattamente si rileva che «gli articoli da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995». Questa legge di riforma del sistema italiano, che ha abrogato le difformi previsioni normative delle preleggi, all'articolo 16 «Ordine pubblico» dispone che: 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza, si applica la legge italiana);

al contrario, l'articolo 16 delle citate preleggi è tutt'ora in vigore, che recita: Trattamento dello straniero «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione, vale anche per le persone giuridiche straniere (articolo 10 della Costituzione secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali). Si vedano: la legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); la legge 19 maggio 1975, n. 151; decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113;

relativamente all'articolo 116, 1o comma del codice civile, non c'è applicabilità di leggi speciali e esso deve essere ragguagliato all'esistenza di eventuali accordi di reciprocità con il paese straniero rilasciante il nullaosta al matrimonio, condizione essenziale alla celebrazione del matrimonio, secondo le leggi italiane e ove non ci fossero, si soggiace in toto ai disposti della legge straniera. Per fare un esempio, le autorità di alcuni Paesi arabi, come la Tunisia, chiedono addirittura che la conversione del cittadino italiano venga fatta nel Paese di origine della sposa. Questa pratica verrebbe così, ad essere richiesta solo alle donne straniere, sempre in violazione del principio di eguaglianza. Non solo, abbracciare la fede islamica non consentirebbe, poi, di abbandonarla per un altro credo: per i musulmani questo implicherebbe l'accusa di apostasìa, con l'incombente minaccia di condanna;

quale Presidente della Acmid Onlus, il primo firmatario del presente atto può attestare che le donne appartenenti a paesi di fede islamica, sono costrette, per poter sposare il loro promesso sposo, a farlo convertire all'islam, come vige nel paese di propria provenienza, sicché un cittadino italiano, di fede cristiana, si trova costretto a effettuare questa delicata scelta, riguardante il diritto inviolabile di credo religioso, sancito dalla nostra costituzione, fino a recarsi, addirittura, nel paese alle cui leggi la nubenda è sottoposta, per convertirsi, al fine del rilascio alla futura sposa della dichiarazione dell'autorità competente, dalla quale risulti che nulla osta alla celebrazione del matrimonio, tanto da creare il fenomeno delle conversioni forzate;

in Italia la magistratura si è già pronunciata su episodi del genere: è il caso Di Luigi Del Mano e della tunisina Sallouha Khalfallah, uniti in matrimonio il 31 luglio 2004, dopo che il Tribunale di Roma aveva emesso una sentenza che ordinava all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, nonostante il rifiuto delle autorità tunisine di concedere il nullaosta a Sallouha Khalfallah, poiché il Del Marro, malato terminale, non poteva recarsi in Tunisia per la conversione all'islam, che non voleva nemmeno effettuare essendo cattolico praticante e voleva regolarizzare l'unione con Sallouha, prima di morire;

è di tutta evidenza, che questa situazione crea gravi problemi di violazione dei princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione, in materia di diritti inviolabili dell'uomo, di culto e di parità di sesso, razza e religione ed infatti, in applicazione del predetto principio, secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, il disposto dell'articolo 116 Cod. Civ., dovrebbe essere disapplicato, soccorrendo, in proposito, la legislazione italiana. Senza contare i gravi episodi di discriminazione nei confronti delle donne musulmane;

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, si potrebbero individuare i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile sia sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile, dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si possa attestare l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione, potrebbe essere allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza (della nubenda) dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio;

tale decreto, potrebbe disporre, altresì, sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste, fermo restando il rilascio di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, dello straniero che voglia contrarre matrimonio nello Stato);

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa» il nostro ordinamento, consente ai cittadini, ai sensi dell'articolo 47 di disporre di dette «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà»: 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 («Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

per tutto quanto sopra, va considerata la necessità di porre fine a tali violazioni dei principi basilari di libertà, eguaglianza e parità, sanciti dalla Costituzione, nonché di violazione della legge di diritto internazionale privato e di discriminazione per le donne musulmane,
impegna il Governo
ad intervenire, con una specifica iniziativa normativa, anche in linea con quanto esposto in premessa, affinché venga disapplicata la legge straniera, relativamente all'ottenimento del nullaosta al matrimonio del cittadino straniero in Italia, secondo le previsioni del codice civile, allorché essa violi con i suoi effetti l'ordine pubblico nazionale nonché i principi basilari di libertà, eguaglianza e parità (di libertà di culto, di parità e non discriminazione tra sessi eccetera) sanciti dalla Costituzione.

(1-00183)
«Sbai, Angela Napoli, Cristaldi, Lisi, Lehner, Laboccetta, Mariarosaria Rossi, Stracquadanio, Lorenzin, Moffa, Nizzi, Della Vedova, Bianconi, Raisi, Contento, Consolo, Carlucci, Pagano, Moles, Bergamini, Goisis, Ascierto, Paolini, Vignali, Lo Presti, Giammanco, Di Biagio, Garofalo, Boniver, Granata, Ruben, Pelino, Cera, Barbato, Bellotti, Gottardo, Maurizio Turco».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione della legge

cittadino straniero

codice civile

condizione della donna

discriminazione sessuale

gruppo religioso

legislazione

matrimonio

matrimonio misto

parita' di trattamento

stato civile