Atto Camera
Mozione 1-00115
presentata da
FRANCESCO SAVERIO ROMANO
testo di
lunedì 9 febbraio 2009, seduta n.128
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dispone che l'accertamento dei redditi per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, deve essere determinato in modo da evidenziare la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti e impianti medesimi e l'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della stessa;
la procedura di riparto dei redditi è indicata dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che dispone che: «per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo (...) Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio»;
scopo di tali interventi normativi è quello di garantire che alla Regione siciliana non venga sottratta la quota di imposta derivante da redditi prodotti all'interno della Regione medesima;
l'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, prevede che le quote di competenza fiscale dello Stato siano trasferite alla Regione simmetricamente alle competenze stabilite dallo Statuto e finora esercitate dallo Stato, demandando il compito di provvedere alla definizione delle modalità applicative del trasferimento ad un decreto dirigenziale del ministero dell'economia e finanze, adottato d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
detta norma risulta diversa rispetto a quella già determinata dalla Commissione paritetica stessa in data 24 luglio 2005, che pure aveva avuto adesione dell'amministrazione statale competente e dall'amministrazione regionale, e tuttavia l'intervento normativo in questione può interpretarsi nel senso di una riaffermazione del diritto della Regione alla percezione dell'imposta sulla quota di reddito prodotta dagli stabilimenti e impianti siti nel territorio regionale, da imprese che abbiano la sede fuori dallo stesso;
ad oggi non si conosce ancora lo schema di provvedimento o la proposta ministeriale da valutare da parte regionale, ai fini dell'attuazione pratica dell'articolo 37 dello Statuto;
il criterio proposto, con immediatezza, dalla Regione, per procedere alla regionalizzazione del reddito di impresa (cioè ricorrere al meccanismo, stabilito per l'irap, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è lo stesso criterio applicato, per la ripartizione regionale del gettito irpeg, dal gruppo di esperti costituito presso il dipartimento per le politiche fiscali, nel contesto della pubblicazione dal titolo «La regionalizzazione delle entrate erariali», datata ottobre 2003;
risulta apparire pretestuosa la richiesta rivolta dallo Stato alla Regione siciliana, nel mese di aprile 2006, con la quale è stato posto in evidenza che anche da parte della Regione si debbano avanzare proposte più puntuali rispetto a quelle formulate in senso generico con la nota del 6 dicembre 2005, dalle quali emergono le motivazioni della scelta adottata per l'attuazione dello stesso criterio legislativo, e che è stata esaminata l'opportunità di individuare meccanismi di calcolo che consentano di rendere ragionevolmente stabile nel tempo il gettito da attribuire alla Regione, considerata la variabilità del gettito ires e tenuto conto che simmetricamente dovranno essere trasferite alla stessa funzioni amministrative, i cui oneri hanno per natura carattere di stabilità;
relativamente al trasferimento delle funzioni, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 2008, ha reso un'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, del tutto diversa da quella assunta dai rappresentanti ministeriali, espressamente affermando, al paragrafo 4.2 delle considerazioni in diritto, che il «criterio di simmetria», ivi previsto, «riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di "quote di competenza fiscale dello Stato"» e non l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle della riscossione,
impegna il Governo
a provvedere al più presto alla definizione delle modalità applicative del trasferimento alla Regione siciliana delle quote di competenza fiscale spettanti ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, affinché la Regione non venga privata di un'importante entrata che ad essa legittimamente spetterebbe, considerato che il reddito su cui è calcolata l'imposta è prodotto da società operanti con stabilimenti insediati nel suo territorio, sebbene aventi sede sociale in altra regione italiana.
(1-00115)
«Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Vietti».