ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00006/033

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 11 del 29/05/2008
Firmatari
Primo firmatario: COTA ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 29/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUSSANA CAROLINA LEGA NORD PADANIA 29/05/2008


Stato iter:
29/05/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/05/2008
Resoconto RONCHI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE EUROPEE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/05/2008
Resoconto CONCIA ANNA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/05/2008

PARERE GOVERNO IL 29/05/2008

DISCUSSIONE IL 29/05/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/05/2008

CONCLUSO IL 29/05/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/6/33
presentato da
ROBERTO COTA
testo di
giovedì 29 maggio 2008, seduta n.011

La Camera,
premesso che:
l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.01 ha introdotto una disposizione in tema di parità di trattamento tra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica che prevede che nei giudizi nei quali si intenda far valere una discriminazione per motivi etnici o razziali spetti al resistente l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione;
la citata norma determina per i soli giudizi in cui sì verta su discriminazioni etniche o razziali l'inversione dell'onere della prova che collide con il principio generale in materia di onere probatorio vigente nel nostro ordinamento ed in particolare nel diritto processuale, secondo cui l'onere di provare i fatti sui quali si fonda l'accusa o le allegazioni in giudizio incombe sul ricorrente e non sul convenuto;
in base all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, che la proposta emendativa approvata intende attuare, si prevede che «Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento»;
la stessa direttiva citata nell'introdurre un'ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova lascia all'apprezzamento degli Stati membri di conformarsi ad essa valutatane la compatibilità con il sistema giudiziario nazionale;
appare opportuno avviare una riflessione circa gli effetti applicativi della disposizione citata allo scopo di rimuovere ogni eventuale contrasto tra detta norma e i principi generali dell'ordinamento giuridico e del sistema giudiziario italiano,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione della disposizione sopra citata, al fine di valutare l'opportunità di adottare future e ulteriori iniziative normative, volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/6/33. Cota, Lussana.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accusa

discriminazione etnica

discriminazione razziale

giurisdizione

libera circolazione dei lavoratori

parita' di trattamento

sistema giudiziario