ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00006/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 11 del 29/05/2008
Firmatari
Primo firmatario: PORFIDIA AMERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 29/05/2008


Stato iter:
29/05/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/05/2008
RONCHI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE EUROPEE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/05/2008

PARERE GOVERNO IL 29/05/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/05/2008

CONCLUSO IL 29/05/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/6/30
presentato da
AMERICO PORFIDIA
testo di
giovedì 29 maggio 2008, seduta n.011

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, reca l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; nell'ambito della procedura di infrazione 2005/2358, la Commissione, con parere reso in data 27 giugno 2007, ha ritenuto che l'Italia è venuta meno all'obbligo di recepire correttamente l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 9 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, de1 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
è positiva, in particolare la nuova definizione di molestie contenuta nell'emendamento del Governo che rende alternativo - e non più cumulativo - l'uso dei diversi aggettivi volti a qualificarle. In tal modo, la definizione del decreto legislativo viene resa conforme a quella della direttiva, con conseguente facilitazione, per la vittima di molestie, a dimostrarne la sussistenza e ottenere tutela;
in materia di onere della prova si introduce a favore del ricorrente una reale inversione dell'onere della prova, prevedendo che qualora il ricorrente deduca in giudizio elementi di fatto, dai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. In caso di discriminazione indiretta, si prevede che gli elementi di fatto possano desumersi anche da dati di carattere statistico;
si legittimano anche le associazioni e gli enti ad agire avverso comportamenti pregiudizievoli che costituiscano reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento;
si tratta di passi avanti positivi, ma la stessa cronaca delle ultime settimane illustra la crescita esponenziale del fenomeno della realizzazione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'identità sessuale o di genere, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulatori;
si deve dunque proclamare un principio di valenza generale, non valido per il solo ambito lavorativo, importante ma limitato, sancendo l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale delle persone,

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative anche legislative per reprimere con maggiore efficacia ogni forma di esternazione concernente la superiorità e l'odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell'ambito del tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di atti di discriminazione.
9/6/30. Porfidia, Evangelisti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

associazione

discriminazione basata sulle tendenze sessuali

discriminazione etnica

discriminazione razziale

discriminazione religiosa

libera circolazione dei lavoratori

parita' di trattamento

procedura CE d'infrazione

prova