ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00006/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 11 del 29/05/2008
Firmatari
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 29/05/2008


Stato iter:
29/05/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/05/2008
RONCHI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE EUROPEE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/05/2008

NON ACCOLTO IL 29/05/2008

PARERE GOVERNO IL 29/05/2008

RITIRATO IL 29/05/2008

CONCLUSO IL 29/05/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/6/17
presentato da
ANTONIO PALAGIANO
testo di
giovedì 29 maggio 2008, seduta n.011

La Camera,
premesso che:
la Commissione, organo esecutivo dell'Unione europea, nel lontano 2000, ha approvato all'unanimità una direttiva che consentiva di produrre cioccolato con ingredienti diversi dal burro di cacao;
fino ad allora il cioccolato prodotto nell'Unione europea doveva contenere almeno circa il 35 per cento di materia secca di cacao e il 19 per cento di burro di cacao;
in Italia, il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, ha attuato la direttiva comunitaria 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, ma fino ad oggi questa normativa che regola la composizione del cioccolato in Italia è stata più rigida rispetto al resto dell'Unione europea, anche se, in realtà, il decreto legislativo permette a prodotti surrogati del cioccolato di potersi definire cioccolato ed essere venduti per tale, mentre per chi desidera mangiare il cioccolato vero, cioè senza aggiunta di grassi vegetali, non resta che cercare, chiedere, esigere prodotti con la dicitura «cioccolato puro»;
nel 2003, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sanzionato con la procedura d'infrazione 2003/5258, il decreto legislativo n. 178 condannando l'Italia (ma anche la Spagna) «per aver vietato la commercializzazione con la denominazione "cioccolato" dei prodotti contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao». Per i giudici europei l'aggiunta nella produzione di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao «non modifica la natura del prodotto e l'indicazione sull'etichettatura è sufficiente per garantire una corretta informazione dei consumatori»;
pertanto, lobby e multinazionali alimentari dal 2000 beneficiano di una direttiva dell'Unione europea nella quale si autorizza a definire cioccolato ciò che invece è surrogato, cioè olio di cocco, olio di palma (lo stesso con cui si friggono le patatine nei fast-food ed i cui effetti nocivi sul colesterolo sono ben noti) o altri grassi vegetali, mentre chi vuole mangiarsi un po' di cioccolata vera è obbligato ad interpretare le diciture sulle etichette, che non sono particolarmente chiare;
da una situazione in cui la cioccolata era cioccolata e basta, sia per le produzioni pregiate che per quelle commerciali, si è passati ad una situazione nella quale solo i prodotti pregiati e dunque più costosi utilizzano la pasta di cacao, mentre i prodotti di più largo consumo, come gli snack che i nostri bambini mangiano, possono essere fatti con ingredienti che definire cioccolato sembra veramente un'offesa all'intelligenza di qualsiasi cittadino-consumatore, per la qualità infima e per i danni potenziali alla salute;
il burro di cacao rappresenta circa l'8 per cento del costo di produzione del cioccolato e gli altri oli sono fino a dieci volte meno costosi;
questa normativa non ha solo riflessi nel nostro Paese ma anche effetti a cascata, soprattutto sulle economie dei paesi in via di sviluppo. La direttiva del Parlamento europeo, che autorizza la produzione di cioccolato utilizzando grassi vegetali diversi dal burro di cacao (burro di illipè, olio di palma, burro di karitè, burro di shorea, olio di cocco, olio di semi di cotone), cioè grassi saturi pessimi per il colesterolo, ma ottimi per aumentare i profitti delle multinazionali alimentari, non potrà che avere riflessi negativi sui paesi produttori di cacao che vedranno la domanda diminuire con forti ripercussioni sul prezzo e conseguentemente sui loro ricavi, penalizzando le esportazioni di cacao di molti paesi africani e sudamericani,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, per le aziende produttrici di tali prodotti alimentari, l'obbligo di informare i consumatori con diciture chiare, leggibili ed immediatamente visibili.
9/6/17. (Nuova formulazione).Palagiano, Evangelisti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2003 0178

EUROVOC :

alimentazione umana

applicazione del diritto comunitario

bene di consumo

burro vegetale

cacao

Corte di giustizia CE

direttiva comunitaria

dolciumi

etichettatura

industria alimentare

informazione del consumatore

prodotto alimentare

sostanza grassa vegetale

Spagna