ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05714/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 739 del 22/01/2013
Firmatari
Primo firmatario: BARANI LUCIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/01/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VESSA PASQUALE POPOLO DELLA LIBERTA' 22/01/2013


Stato iter:
22/01/2013
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05714/003
presentato da
BARANI Lucio
testo di
Martedì 22 gennaio 2013, seduta n. 739

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 1 del 2013 e in conversione disciplina norme urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012 è stata disposta la prosecuzione fino al 30 giugno 2012 di alcune funzioni dell'Unita tecnico-amministrativa, istituita presso il dipartimento per la protezione civile, per l'esercizio delle attività afferenti all'emergenza rifiuti in Campania;
    tra le suddette funzioni non figurano quelle relative alla gestione del termovalorizzatore di Acena, che formano oggetto di contratto stipulato tra il decreto del Presidente del Consiglio e la società A2A-Partenope Ambiente, nel quale la regione Campania non può considerarsi succeduta per mero effetto del trasferimento ex lege dell'impianto, in quanto tale trasferimento è avvenuto nei confronti della proprietaria dello stesso, FIBE spa, che non era anche parte dell'impianto e, sotto il profilo oggettivo, il contratto in questione riguarda anche la gestione dell'impianto STIR di Caivano, nella cui proprietà non è succeduta la regione, essendo Io stesso stato trasferito alla provincia di Napoli;
    la questione forma oggetto di un contenzioso pendente tra la regione Campania e il decreto del Presidente del Consiglio dinanzi al TAR Lazio, al quale è connessa anche la prosecuzione del giudizio di legittimità costituzionale delle norme suddette, che la regione ha continuato a coltivare anche dopo l'avvenuto trasferimento della proprietà, proprio per far rilevare la irragionevolezza e la incongruità delle stesse, ove interpretate nel senso che a tale trasferimento consegua anche la successione nel contratto di gestione. Contenzioso, la cui prevedibile durata pregiudica la corretta gestione dell'impianto, che dovrebbe svolgersi in un quadro giuridico di assoluta incertezza ed in condizioni di sostanziale squilibrio economico, tali da non consentire il recupero dell'investimento pubblico nell'impianto entro la fine del suo ciclo di esercizio, nelle mutate condizioni nelle quali la gestione deve aver luogo, in conseguenza del trasferimento della proprietà alla regione, dietro il riconoscimento alla precedente proprietaria di un corrispettivo pari al valore dell'intero impianto, gravante sulla quota di FAS/FSC di competenza della stessa regione;
    valutata, altresì la necessità di assicurare la continuità della gestione dell'impianto, al fine di non compromettere l'equilibrio del ciclo dei rifiuti nella regione, soprattutto in una fase in cui lo stesso è ancora in fase di completamento, tenendo conto, nel contempo, da un lato, dell'esigenza di salvaguardare l'affidamento dell'attuale gestore in relazione al contratto in essere, e dall'altro, l'esigenza di garantire, attraverso i ricavi della gestione, anche il pieno raggiungimento della remunerazione dell'investimento pubblico sopra menzionato, anche mediante la previsione della facoltà della regione di succedere nel contratto di gestione, rinegoziandone le condizioni ai fini predetti;
    che a tal fine appare opportuno assicurare la prosecuzione dell'attività dell'unità tecnico amministrativa per il tempo necessario alle predette operazioni, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione ed ulteriori contenziosi,

impegna il Governo

a promuovere l'approvazione urgente di una norma che estenda la prosecuzione delle attività dell'unita tecnico-amministrativa anche a quelle inerenti al contratto di gestione dell'impianto, prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attribuendo espressamente alla regione Campania la facoltà di succedere nel contratto di gestione di cui alla lettera d) del predetto articolo, entro lo stesso termine del 30 giugno 2013, previa rinegoziazione finalizzata al raggiungimento della completa remunerazione dell'investimento pubblico di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, anche mediante estensione dell'attività del gestore dell'impianto.
9/5714/3Barani, Vessa.