ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05626/085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012


Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2012
VARI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/12/2012

ACCOLTO IL 13/12/2012

PARERE GOVERNO IL 13/12/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05626/085
presentato da
MARIANI Raffaella
testo di
Giovedì 13 dicembre 2012, seduta n. 734

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 14, «Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali», disposizioni destinate ad allentare i vincoli legislativi sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz»;
    le motivazioni esposte nel testo sono legate alla dichiarata necessità di implementare le infrastrutture di telecomunicazione per la distribuzione della banda larga ed i servizi di telefonia mobile della cosiddetta «quarta generazione», al fine di favorire, tramite una più capillare ed intensa presenza di segnale irradiato, l'accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell'intrattenimento, ovunque, l'accesso ad internet per tutta la popolazione, l'accesso, per la popolazione e le imprese già informatizzate, con velocità di trasferimento-dati superiore;
    tali interventi non introducono elementi di novità in termini di innovazione dei servizi, ma si configurano come concorrenti ed alternativi al servizio già esistente ed attualmente fruibile che utilizza la fibra ottica, una tecnologia decisamente non impattante né nociva per la salute e per l'ambiente;
    la diffusione di nuove tecnologie nel campo della comunicazione elettronica digitale non dovrebbe ledere il principio di cautela a tutela della salute di cittadine e cittadini, mentre le modifiche previste dal provvedimento in esame, intervengono modificando le modalità di misurazione dei campi elettromagnetici e disponendo che i valori di campo si intendano riferiti non più ad intervalli di 6 min., come previsto nella normativa CEI 211-10, ma ad una media di 24 h;
    questo sistema di misurazione porterà ad una sottovalutazione dei valori riscontrati in quanto, pur mantenendo il limite di 6 volt per metro, i picchi attualmente rilevati in 6 minuti saranno diluiti nelle 24 ore; ciò significa che le aree cosiddette sensibili, perché ritenute ad alta frequentazione, potranno subire durante i picchi diurni una esposizione ai campi elettromagnetici doppia o tripla rispetto ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità indicati attualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003;
    il provvedimento prefigura il rischio di un allentamento dei procedimenti amministrativi finalizzati alle verifiche preventive ed ai controlli di carattere sanitario in materia di elettrosmog, che va ad incidere sulla piena applicabilità del principio di precauzione di cui all'articolo 174 paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea e recepito dalla Legge Quadro 36/2001,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni legislative introdotte dal presente provvedimento in materia di misurazione dei campi elettromagnetici, al fine di verificarne il contenuto sulla base della piena applicazione del principio di precauzione raccomandato dall'Unione europea e dalla Legge Quadro 36/2001, anche al fine di rafforzare il sistema dei controlli a garanzia della salute umana;
   a promuovere la creazione e l'implementazione di reti via cavo in fibra ottica che, ad oggi, rappresentano l'unica tecnologia per la trasmissione di voci e dati efficiente e atto stesso tempo priva di controindicazioni per la salute umana.
9/5626/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Braga, Bratti, Motta, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola.