ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05626/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 13/12/2012


Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2012
Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 13/12/2012

PARERE GOVERNO IL 13/12/2012

RESPINTO IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05626/047
presentato da
BITONCI Massimo
testo di
Giovedì 13 dicembre 2012, seduta n. 734

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 34, comma 30, del provvedimento in esame, dispone che a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti non regolamentari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2/2012, si applichi la sanzione ai casi di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci (cosiddetti shoppers) non conformi alle prescrizioni ivi previste;
    l'attuale disposizione rivede solo parzialmente la precedente versione del testo iniziale del presente decreto, il termine di cui al comma 4 veniva anticipato di un anno, ovvero al 31 dicembre 2012, lasciando inalterata la preoccupazione delle aziende operanti nel settore, circa un centinaio per un totale di circa 4 mila dipendenti, creando comunque notevole instabilità sia relativamente all'aspetto produttivo, sia a livello occupazionale;
    la Commissione considera contrari all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE sia il divieto di commercializzare sacchetti di plastica non biodegradabili imposto dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) – la cui decorrenza è stata successivamente modificata fino al 1o gennaio 2011 dal decreto-legge 78/2009 – sia la sospensione di tale divieto relativamente ad alcune categorie di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 2/2012, come recepito dalla legge 28/2012,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere l'attuale termine stabilito per il divieto di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci, posticipando ulteriormente il termine ultimo al 31 dicembre 2013.
9/5626/47Bitonci, Barbato.