ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05626/034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCANDEREBECH DEODATO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 13/12/2012


Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 13/12/2012
Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
PARERE GOVERNO 13/12/2012
Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/12/2012

NON ACCOLTO IL 13/12/2012

PARERE GOVERNO IL 13/12/2012

RESPINTO IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05626/034
presentato da
SCANDEREBECH Deodato
testo di
Giovedì 13 dicembre 2012, seduta n. 734

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla crescita del Paese promuovendone lo sviluppo, anche introducendo misure di diversa natura finalizzate a tutelare e garantire l'accesso dei cittadini alle fonti di informazione;
    in tema di diffusione dell'informazione, con particolare riferimento ai prodotti editoriali sussistono forti criticità in relazione all'erogazione dei contributi per l'editoria, per la sussistenza di collegamenti tra imprese editoriali richiedenti i contributi, spesso oggetto di contestazione e di procedimenti penali;
    la normativa in tema di collegamenti tra imprese editoriali, facente capo al comma 11-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, è stata sovente oggetto di discrezionalità interpretativa e, fino a prima dell'entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) gli uffici hanno sempre proceduto, in presenza di collegamenti o presunti collegamenti, all'erogazione dei contributi ad una sola impresa del presunto gruppo di imprese;
    con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 comma 574, si stabilì che, in caso di imprese collegate, tutte le imprese decadevano dal diritto di accesso ai contributi;
    ciò ha determinato delle evidenti criticità per le imprese editoriali coinvolte, in considerazione del carattere vitale che i contributi rivestono per l'attività di diffusione editoriale che costituisce un riferimento imprescindibile per la garanzia di un'informazione libera e plurale,

impegna il Governo

ad attivare le dovute iniziative di natura normativa finalizzate a ripristinare, segnatamente nel caso di imprese editoriali in merito all'accesso ai contributi per l'editoria, la situazione antecedente alla legge n. 266 del 2005, affinché in caso di presunti collegamenti, ipotizzabili da parte degli uffici, almeno una delle imprese coinvolte possa percepire i contributi spettanti.
9/5626/34Scanderebech, Di Biagio.