Legislatura: 16Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Primo firmatario: ZUCCHI ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012 CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/12/2012 IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 13/12/2012
PARERE GOVERNO IL 13/12/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2012
CONCLUSO IL 13/12/2012
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge intende sostenere la crescita economica mediante misure di rilancio dell'attività d'impresa e degli investimenti al fine di accrescere la competitività del sistema Paese sui mercati internazionali;
nel corso dell'esame del decreto al Senato sono state introdotte, mediante l'articolo 36-bis, norme di modifica dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che detta disposizioni per una maggiore trasparenza e per il riequilibrio dei rapporti commerciali all'interno della filiera agroalimentare, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento, anche mediante un efficace apparato sanzionatorio;
in particolare l'articolo 62 del citato decreto-legge n. 1 del 2012 stabilisce una regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare fortemente sollecitata dal mondo agricolo e dalle stesse autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore; con tale disciplina si intende porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata nei grandi centri di acquisto;
l'articolo 36-bis modifica in modo significativo il primo comma del citato articolo 62, abrogando le disposizioni che sanzionano con la «nullità», anche rilevata d'ufficio dal giudice, la mancanza nel contratto degli elementi che il medesimo primo comma rende obbligatori quali: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
l'eliminazione della sanzione della nullità per i contratti privi dei suddetti requisiti di contenuto rischia di compromettere l'efficacia generale della disciplina, indebolendone il contenuto prescrittivo;
la regolamentazione stabilita al citato articolo 62 si configura quale strumento di fondamentale importanza per le imprese agricole nazionali che costituite, per oltre il 90 per cento da piccole e medie imprese, vi trovano quella cornice giuridica necessaria alla creazione di regole certe ed omogenee indispensabili per competere sul mercato in modo paritario con gli altri attori della filiera;
un maggiore equilibrio fra i vari attori della filiera agroalimentare rappresenta un obiettivo da perseguire nell'ottica di sviluppo della competitività dell'intero settore e di una maggiore salvaguardia del cittadino;
in tale disciplina un ruolo centrale riveste l'apparato sanzionatorio laddove, per il non rispetto della previsioni relative al contratto scritto, individua sanzioni pecuniarie rilevanti e la nullità del contratto, che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice; in tal modo il legislatore ha chiarito la rilevante incidenza che riveste la certezza contrattuale nell'equilibrio dei rapporti tra le parti che, in caso di inottemperanza, danneggia soprattutto il fornitore;
appare quindi necessario ripristinare la nullità dei contratti di cui all'articolo 62 in caso di contratti che non indichino la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento,
impegna il Governo:
a verificare quali siano gli effetti che le modifiche introdotte dall'articolo 36-bis producono sull'efficacia delle norme di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 relative alla regolamentazione dei rapporti commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli;
a proseguire le attività di verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione del citato articolo 62 nelle transazioni commerciali in ambito agricolo con i soggetti interessati in modo da rendere coerenti le implicazioni del suddetto articolo 62 con le finalità di tutela dei produttori agricoli nell'ambito dei negoziati di filiera.
9/5626/29. Zucchi, Oliverio, Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Codurelli.