ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: FOTI ANTONINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/008
presentato da
FOTI Antonino
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto ministeriale n. 282 del 2 maggio 1996, nel disciplinare l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione Separata e del rapporto assicurativo istituiti ai sensi della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 2, comma 26, e seguenti, stabiliva al comma 1, lettera a) dell'articolo 4, che per un quinquennio a decorrere dal primo aprile 1996, relativamente a coloro che erano privi di tutela previdenziale obbligatoria, o dal 30 giugno 1996, relativamente a coloro che erano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e ai soggetti che svolgevano attività lavorative di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che alle date indicate risultavano essere ultrasessantacinquenni, concedeva la facoltà di iscriversi alla Gestione Separata. Alla lettera b) del medesimo articolo per contro, si prevedeva che coloro che avevano compiuto i 65 anni nel corso del quinquennio potevano richiedere la cancellazione dalla suddetta Gestione Separata. Altresì, limitatamente al periodo quinquennale citato, veniva concessa la facoltà ai soggetti sessantenni che alla data del 1o aprile o del 30 giugno 1996 avessero cessato l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto alla pensione autonoma o ad altri trattamenti pensionistici, di richiedere la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi;
    le attuali aliquote contributive applicate ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dal 1o gennaio 2012 per effetto della legge n. 183 del 2011 hanno subito l'aumento di un punto percentuale e sono complessivamente fissate nella seguente misura:
    del 27,72 per cento (27,00 aliquota IVS più 0,72 aliquota aggiuntiva) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
    del 18,00 per cento per i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e per i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria;
    le suddette aliquote devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito, pari, per l'anno 2012, a euro 96.149,00;
    la legge n. 92 del 2012, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», prevede un incremento delle aliquote contributive di altri sei punti percentuale entro il 2018;
    il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 24, comma 16, ha previsto norme in materia di trattamenti pensionistici che, nel rivedere i coefficienti di trasformazione, hanno stabilito che questi devono essere estesi dall'età massima di 65 anni a quella nuova di 70 anni;
    le attuali aliquote di contribuzione per gli iscritti alla Gestione Separata rappresentano una quota sostanziale del reddito del lavoratore che, soprattutto per i soggetti ultra settantenni in considerazione dell'avanzata età, non sono utili alla maturazione di ulteriori benefici in termini di incremento della quota pensionistica loro riconosciuta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di ripristinare, oltre il limite di 70 anni fissato dall'articolo 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quanto, prima delle modifiche, valeva dopo i 65 anni, ovvero consentire ai lavoratori parasubordinati ultrasettantenni la facoltà di richiedere la cancellazione dalla Gestione separata presso l'INPS.
9/5389/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Antonino Foti, Cazzola.