ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAVALLARO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/058
presentato da
CAVALLARO Mario
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», sono presenti le norme che determinano il procedimento complesso attraverso il quale dovrebbero essere riordinate le province esistenti, anche mediante accorpamenti e consistenti revisioni territoriali;
    tale procedimento, misto di attività legislative e di alta amministrazione, già in corso di attuazione anche da parte del Governo, prevede la determinazione di parametri che dovrebbero invece essere considerati indicatori di massima con i quali valutare l'efficacia e l'efficienza dei nuovi organismi provinciali, derivanti dai processi avviati e la loro rispondenza anche all'omogeneità territoriale, alla storia, alla tradizione ed al complesso di valori economici e sociali di cui anche le province sono storicamente portatrici nel Paese;
    il processo di rideterminazione territoriale non è stato finora adeguatamente partecipato, non sarà completato prima dell'anno 2014 e pertanto dovrebbe vedere sino a quel momento tutti gli Enti pienamente operativi nelle loro competenze e nelle loro deleghe e capaci di esercitare il loro ruolo fino alle naturali scadenze dei rispettivi mandati;
    la Costituzione riconosce e valorizza l'autonomia anche, ma non soltanto, amministrativa e finanziaria delle Province;
    le Province non sono un artificiosa, mera ripartizione dei territori o uno strumento di esercizio del potere locale, ma il risultato di processi storici di rappresentanza e di formazione di comunità di area vasta, legate da tradizioni, interessi sociali ed economici e da reti materiali e virtuali di servizi e programmi;
    ove tali ripartizioni coincidono con il modello organizzativo desumibile dagli atti e provvedimenti del governo è errato procedere ad accorpamenti privi di ogni coerenza e logicità per rispettare parametri astratti e meramente numerici, magari non rispettati marginalmente, errati particolarmente, laddove storicamente si sono consolidate realtà amministrative provinciali, che sono contraddistinte anche da nitidi confini geografici e da comuni processi storici e di tradizione, come nel caso delle Marche ove da oltre un secolo e mezzo si è consolidata la ripartizione del territorio regionale in quattro aree intermedie, sostanzialmente omogenee per fasce parallele, ugualmente rappresentative di un articolato tessuto geografico che scende, lungo le valli dei fiumi, dalla montagna ai mare;
    l'ipotesi di un processo di accorpamento allo Stato, inevitabilmente foriero di contrasti territoriali appare in contrasto con la dichiarata necessità di promuovere investimenti ed interventi sul territorio, anche attraverso gli enti intermedi, che sono gli unici presidi territoriali in grado di provvedere con celerità alla realizzazione di significative opere pubbliche;
    i processi eventuali di accorpamento, oltre al tema dell'individuazione del nuovo capoluogo, che non può essere affidata alla semplice individuazione del comune più grande, trattandosi di accorpamento di province e non di comuni, comportano la necessità di affrontare complesse tematiche relative al patrimonio degli enti ed alla loro situazione economica e finanziaria, essendo impossibile che enti virtuosi paghino, attraverso i processi di accorpamento, gli oneri finanziari e i costi di enti che sono prossimi al dissesto;
    infine del tutto incerta appare la futura governance degli enti intermedi che diverrebbe tema ancor più delicato e difficile in presenza di realtà territoriali particolarmente consistenti per numero di comuni e per vastità territoriale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con gli strumenti normativi ed amministrativi che riterrà più appropriati, di consentire l'approfondimento, anche ai fini del quadro economico finanziario che si verrà a determinare, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni per garantire tempi più adeguati da concedere a Regioni e Cal per i nuovi accorpamenti;
   di prevedere e consentire in ogni caso che, in presenza di scostamenti non particolarmente significativi dai parametri che saranno adottati o mediante adozione di nuovi più appropriati parametri, si tenga precipuo conto delle realtà esistenti, ove esse siano sostanzialmente adeguate, come è già, esemplificando, quella di Macerata, ai nuovi modelli organizzativi che si intendono adottare;
   in ogni caso, ove sia ritenuto indispensabile ed indifferibile procedere ad accorpamenti che impongano l'unione di territori di più province, di garantire che il processo di scelta del nuovo capoluogo derivi dal criterio di scelta del capoluogo della provincia avente il maggior numero di abitanti fra quelle da accorpare o sia necessariamente oggetto di accordo, anche a maggioranza, fra le province da accorpare, sentiti i precedenti capoluoghi e che in ogni caso sia esperito un procedimento di consultazione democratica come condizione per la definitiva individuazione del nuovo capoluogo, nell'ambito di un accordo generale di riallocazione delle strutture provinciali e dei servizi territoriali ad essa collegati.
9/5389/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallaro, Cenni.