ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/031
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, novellando il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 112/2008 (L. 133/2008), e introducendo nello stesso il comma 13-bis, dispone in merito ai limiti assunzionali per le università statali, che potranno procedere al turn-over nella misura del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per il 2015 e del 100 per cento dal 2016;
    in particolare, il comma 3 interviene sull'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 112/2008 (L. 133/2008), che, come modificato da ultimo dal decreto-legge 216/2011, recava la disciplina sul turn-over nelle università statali per il quadriennio 2009-2012, limitandone la validità al triennio 2009-2011;
    in questa fase di riordino nell'ambito universitario non si è affrontato il problema che interessa molti docenti soprattutto universitari di tutta Italia che si sono visti scadere l'idoneità acquisita a seguito di concorso nazionale;
    nell'ultimo decreto-legge cosiddetto «mille proroghe» è stata prorogata, proprio a causa dei blocchi alle assunzioni, la validità delle graduatorie di tutti i concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni;
    tuttavia questa «dizione» non può essere estesa ai docenti universitari, in quanto il termine graduatoria non comprenderebbe il diverso termine «idoneità», creando una disparità di trattamento all'interno della stessa Pubblica Amministrazione;
    a tal proposito il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in sede di audizione in Commissione Cultura al Senato, aveva riconosciuto la fondatezza del problema e aveva assicurato un intervento governativo sul tema,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, gli effetti applicativi dell'articolo 14, comma 3, al fine di adottare un opportuno provvedimento volto a garantire l'immissione in servizio dei docenti descritti in premessa, prorogando a tal fine la validità delle idoneità scadute.
9/5389/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco.