ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/163

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: VICO LUDOVICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2012
Resoconto VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

DISCUSSIONE IL 07/08/2012

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/163
presentato da
VICO Ludovico
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    i reparti del Genio campale, sono particolari unità operative, costituite nell'ambito dell'Aeronautica militare fin dal 1935 ed hanno il compito di intervenire per garantire adeguato supporto alle unità operative che sono chiamate ad operare per garantire la piena efficienza delle infrastrutture di cui hanno bisogno i reparti delle Forze Armate;
    per svolgere questa loro attività si avvalgono oltre ai tecnici, militari e civili, e agli operai appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, anche di altri operai civili con contratto a tempo determinato;
    il rapporto di lavoro di questi soggetti è disciplinato dal regolamento sui lavori del Genio militare, sulla base di un insieme di norme che nel tempo si sono succedute;
    per garantire un adeguato livello di efficienza dello strumento militare è necessario riconoscere ai reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare, soggetti di diritto pubblico, la possibilità di avvalersi di prestazioni di manodopera qualificata da impiegare nella realizzazione di interventi destinati alla Difesa nazionale o alla protezione civile, utilizzando anche contratti di lavoro di diritto privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di assumere ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, per garantire all'amministrazione della Difesa, nell'esecuzione dei lavori in economia da realizzare mediante i reparti del Genio delle Forze Armate ovvero in amministrazione diretta, ai sensi delle specifiche norme regolamentari previste dall'articolo 196 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, la possibilità di avvalersi, in relazione alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, di personale qualificato ai sensi del CCNL, settore edilizia e affini, cui si applicano le previsioni normative di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
9/5389/163. (Testo modificato nel corso della seduta) Vico.