ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: CONTENTO MANLIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOTTARDO ISIDORO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

DISCUSSIONE IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/161
presentato da
CONTENTO Manlio
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   esaminate le misure contenute nel decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» nel testo risultante dalla legge di conversione;
   viste le disposizioni riferite al concorso ai risparmi di spesa previsti per le regioni a statuto speciale ed, in particolare:
    a) quella di cui all'articolo 15, comma 22, diretta a prevedere la riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2100 milioni di euro «a decorrere dall'anno 2015» e a ripartire tali riduzioni «fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
    b) quella di cui all'articolo 16, comma 3, volta ad assicurare un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012,1200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1575 milioni «a decorrere dall'anno 2015»;
    c) quella di cui all'articolo 17, comma 5, rivolta ad imporre alle regioni a statuto speciale l'obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi introdotti nel medesimo articolo 17 ed aventi ad oggetto il riordino delle province e delle loro funzioni;
    d) quella di cui all'articolo 24-bis posta a garanzia del rispetto delle procedure previste dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione di tali regioni;
   considerato che tali disposizioni paiono porsi in contrasto con le disposizioni contenute negli statuti speciali delle regioni coinvolte sia in relazione alla devoluzione a queste ultime dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, sia in relazione al fatto che alcune di esse non fanno parte del «sistema sanitario nazionale» avendo assunto direttamente gli oneri conseguenti a livello regionale come, a titolo di esempio, il Friuli Venezia Giulia, sia con riferimento all'incidenza delle più recenti norme della legge statale che rischiano di vanificare gli spazi di autonomia garantiti proprio dalla devoluzione dei tributi prevista all'interno delle disposizioni statutarie frutto dell'intesa tra lo Stato e le regioni medesime;
   ricordato che la Corte Costituzionale ha ritenuto «principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica», quelli recati da «norme che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» e che tali non sono stati ritenuti quelli introdotti da disposizioni che non contemplano la «transitorietà delle restrizioni» (Corte Costituzionale, sentenza n. 193/2012);
   rammentato, altresì, che la stessa Corte si è già pronunciata anche in relazione alla violazione, da parte di alcune norme statali recenti, delle disposizioni statutarie che disciplinavano la «forma di governo» di enti territoriali rimessi all'autonomia statutaria delle regioni speciali (sentenza n. 198/2012);
   atteso che, anche a voler prescindere dalla necessaria transitorietà delle norme di principio, vi è il serio rischio che il contenzioso costituzionale finisca per aggravare i rapporti tra le autonomie speciali e lo Stato e ciò anche in forza del fatto che le sentenze del Giudice costituzionale intervengono a distanza di tempo dall'adozione delle misure oggetto di censura travolgendo, spesso, effetti già dati per acquisiti con conseguenze gravi anche sotto il profilo finanziario;
   sottolineata la necessità di individuare, anche traverso l'aggiornamento delle norme di attuazione, un procedimento preventivo che consenta, durante il percorso parlamentare della legge di stabilità ovvero nel corso dell'esame di provvedimenti di urgenza diretta ad interferire nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali, di avviare un confronto in vista di un'auspicata intesa che, nell'ambito del doveroso concorso agli sforzi di contenimento della spesa pubblica, tenga conto delle differenti situazioni in cui versano le autonomie speciali e, quindi, anche degli sforzi via via compiuti e dei risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni in tali settori da ciascuna di esse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di aprire un tavolo di confronto con le autonomie speciali diretto ad individuare un metodo di collaborazione tra le regioni, province autonome e lo Stato che consenta di individuare preventivamente gli obiettivi di finanza pubblica da raggiungere attraverso l'adozione definitiva dei provvedimenti legislativi che disciplinano il concorso delle predette autonomie e ciò anche con l'eventuale ricorso ad una «procedura negoziata» diretta a realizzare l'intesa nel rispetto degli statuti e delle norme costituzionali nonché del percorso di risanamento dei conti pubblici realizzato da ciascuna di esse.
9/5389/161. (Testo modificato nel corso della seduta) Contento, Gottardo.