ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/151

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/08/2012
NICCO ROBERTO ROLANDO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/151
presentato da
BRUGGER Siegfried
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, all'articolo 16, reca il concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa e, conseguentemente, rivede gli obiettivi del patto di stabilità;
    in particolare il comma 3 definisce la misura del risparmio per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, disciplinandone anche le modalità di attuazione. L'importo complessivo del risparmio dovrà essere pari a: 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 milioni di euro per il 2013,1.500 milioni di euro nel 2014 e 1.575 milioni di euro per il 2015 e per gli anni successivi;
    si precisa che questi obiettivi di risparmio si vengono a sommare a quelli già stabiliti dal decreto-legge 78 del 2010 e dai decreti-legge 98 e 138 del 2011, che ammontano complessivamente a 2.630 milioni di euro per il 2012, e 3.000 a decorrere dal 2013;
    si ricorda che con l'accordo di Milano del 30 novembre 2009, il cui contenuto è stato recepito nell'articolo 2, commi da 106 a 125 della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010) è stato adeguato l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome, dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;
    si rammenta che il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'Accordo di Milano, all'articolo 79, comma 3, recita: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regioni e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.»;
    anche la regione autonoma Valle d'Aosta ha responsabilmente sottoscritto con lo Stato un accordo, in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 sul cosiddetto federalismo fiscale, per concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché al Patto di stabilità e agli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, accordo contenuto nell'articolo 1, commi da 159 a 164, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge finanziaria 2011);
    l'articolo 24-bis del decreto-legge al nostro esame introduce la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e specifica che «rimane fermo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16, comma 3, del provvedimento, nei quali sono previsti, rispettivamente, risparmi di spesa a carico delle regioni e delle province autonome nel settore sanitario e viene indicato il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi complessivi di riduzione della spesa.»;
    la formulazione di questo articolo, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, ribadisce purtroppo l'unilateralità delle richieste dello Stato alle regioni e province autonome, nel concorso straordinario al risanamento della finanza pubblica, violando apertamente quanto stabilito con gli accordi sottoscritti, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, e dalla regione autonoma Valle d'Aosta con il precedente Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e dell'ordinamento finanziario della regione autonoma Valle d'Aosta, tenuto conto degli accordi già sottoscritti in attuazione della legge n. 42 del 2009.
9/5389/151. (Testo modificato nel corso della seduta) Brugger, Zeller, Nicco.