ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/146

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: MAZZARELLA EUGENIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2012
Resoconto MAZZARELLA EUGENIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/08/2012

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/146
presentato da
MAZZARELLA Eugenio
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale il cui conseguimento è requisito necessario per l'accesso al ruolo di professori universitari, sia per la prima che per la seconda fascia, e le cui modalità di espletamento sono disciplinate con uno o più regolamenti emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
    tale regolamento è stato emanato con decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, e il primo bando per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, per i professori di prima e di seconda fascia, è stato emanato con decreto direttoriale n. 222 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2012;
    il regolamento introduce criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale e, in particolare, indicatori numerici per la misurazione dell'impatto scientifico della produzione complessiva prevedendo all'articolo 6 che l'abilitazione possa essere attribuita esclusivamente ai candidati i cui indicatori superino determinati valori mediani prefissati a livello nazionale, secondo regole di calcolo fissate negli allegati A e B nel medesimo regolamento ed eguali per tuffi i settori concorsuali «con indicatori bibliometrici» e per i settori concorsuali «con indicatori non bibliometrici» come definiti dal regolamento;
    lo stesso articolo, al comma 5, prevede però la possibilità che la commissione giudicatrice possa discostarsi dai suddetti principi;
    i medesimi indicatori saranno utilizzati anche per la compilazione delle liste dei professori ordinari entro le quali saranno sorteggiati, secondo la legge, i componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di abilitazione;
    d'altra parte la stessa legge n. 240 del 2010, all'articolo 16, comma 3, lettera a), stabilisce che l'attribuzione dell'abilitazione debba avvenire con motivato giudizio della commissione giudicatrice «fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per finzioni e per area disciplinare definiti con decreto del Ministro»;
   considerato che:
    nel mondo universitario si è aperto un intenso dibattito sul significato da attribuire alle norme del regolamento riguardo al carattere dirimente per il conseguimento dell'abilitazione del superamento dei valori prefissati per gli indicatori, peraltro ancora non noti nonostante l'avvenuta pubblicazione del bando;
    la delibera n. 50 del 21 giugno 2012 dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) non ha chiarito i dubbi emersi nell'analisi del suddetto decreto n. 76 del 2012, anzi ha finito con l'introdurne di nuovi;
    il Consiglio Universitario Nazionale, con le tre mozioni approvate all'unanimità rispettivamente il 20 giugno, l'11 luglio e il 25 luglio 2012, ha chiesto che venga fornita un'interpretazione autentica del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 6, comma 5, del regolamento e ha inoltre espresso il parere che:
     «il sistema di abilitazione non deve essere ridotto ad una mera verifica quantitativa su indicatori bibliometrici»,
     «l'utilizzo automatico degli indicatori bibliometrici, anche a causa di regole di utilizzo non ben definite, potrebbe impedire uno svolgimento regolare delle abilitazioni»,
     «l'adozione del criterio della mediana abbia avuto come effetto l'esigenza di scendere, nell'analisi degli indicatori bibliometrici, al di sotto del livello dell'area disciplinare fino al settore concorsuale, al settore scientifico-disciplinare e eventualmente a sottoinsiemi di quest'ultimo, in un inseguimento che può rivelarsi senza fine rispetto alla complessità irriducibile delle mappe dei saperi nella ricerca scientifica e, per giunta, inoltrandosi su un terreno di differenze e di regole speciali che possono entrare in tensione con il principio di eguaglianza, oltre ad allontanarsi significativamente dalla lettera della legge»,
     vi è «viva preoccupazione circa l'efficacia e l'applicabilità dell'impianto regolamentare proposto per la gestione delle procedure di abilitazione il cui svolgimento, ormai in grave ritardo rispetto alle previsioni di legge, è molto urgente per ripristinare una normale vita universitaria sotto il profilo del reclutamento e degli avanzamenti di carriera dei docenti»;
    molte società scientifiche, sia di discipline scientifiche che umanistiche, hanno espresso analoghe perplessità, come ad esempio l'Unione Matematica Italiana con la mozione adottata il 26 giugno 2012 dalla commissione scientifica e le ventotto consulte o associazioni disciplinari di area umanistica che insieme alla Conferenza dei presidi delle facoltà di lingue e letterature straniere hanno diramato il 24 giugno 2012 una dichiarazione congiunta su questo tema, sia per quanto riguarda la valutazione dei curricula dei candidati, sia per quanto riguarda la scelta dei commissari, in quanto risulterebbe che metà dei professori ordinari attualmente in servizio in ciascuna disciplina non solo non potrebbero far parte delle commissioni giudicatrici per il conseguimento dell'abilitazione a professore ordinario ma, se si presentassero alle procedure di abilitazione, non potrebbero neppure conseguirla;
    sullo stesso tema delle valutazioni di tipo bibliometrico vi è un vivo dibattito anche a livello internazionale, come testimoniato, ad esempio, dal rapporto al Ministro dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo francese presentato il 17 gennaio 2011 dalla prestigiosa Accademia delle Scienze di Parigi e intitolato «Sul buon uso della bibliometria per la valutazione individuale dei ricercatori»;

impegna il Governo:

   a chiarire definitivamente quanto prima la complessa normativa, anche per evitare un contenzioso giurisdizionale che si tradurrebbe in un ulteriore inaccettabile ritardo delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;
   a sospendere, limitatamente alla prima tornata delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui al punto n. 3, lettera b), dell'allegato A e al punto n. 4, lettera b), dell'allegato 11 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, lasciando a ciascuna commissione giudicatrice il compito di stabilire le regole di utilizzo degli indicatori prescritti;
   a rivedere la procedura per la compilazione delle liste dei possibili componenti delle commissioni giudicatrici.
9/5389/146Mazzarella.