Legislatura: 16Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Primo firmatario: DE TORRE MARIA LETIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2012
CONCLUSO IL 07/08/2012
La Camera,
premesso che:
per effetto dell'articolo 7, commi 3-bis e 4 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale) è stato soppresso e le sue funzioni nonché le sue risorse strumentali, umane e finanziarie sono state attribuite all'INPDAP, a sua volta soppresso e confluito nell'INPS;
la norma di soppressione dell'ENAM non ha però abolito l'obbligatorietà della contribuzione da parte delle categorie interessate e che, continua, quindi, ad operare il prelevamento obbligatorio del contributo (1 per cento sullo stipendio lordo) a carico delle categorie indicate nello Statuto del soppresso ENAM, ossia i docenti di scuola primaria e dell'infanzia e i dirigenti scolastici ex direttori didattici;
le prestazioni assistenziali erogate dalla gestione ex ENAM costituiscono una duplicazione di quelle già garantite dall'ex INPDAP oggi INPS, con conseguente aggravio gestionale per le strutture preposte all'erogazione delle prestazioni stesse;
la gestione del contributo ENAM da parte dell'ex INPDAP, inoltre, assume aspetti di eccezionalità rispetto alla normale gestione delle attività assistenziali ex INPDAP, in quanto diretta non a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni ma solo a specifiche categorie e in quanto non mediata – come avviene ad esempio per l'attività creditizia (prestiti, mutui, etc. erogati dall'ex INPDAP) – dagli enti datori di lavoro, che devono rilasciare le previste autorizzazioni a garanzia;
che tra le finalità del decreto-legge in discussione vi è quella di contribuire a garantire, anche attraverso l'effettiva soppressione di enti e società, la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, conservando invariati i livelli di servizio per i cittadini,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte:
all'abolizione dell'obbligatorietà del contributo ex ENAM a carico delle categorie di riferimento (docenti di scuola primaria e dell'infanzia e dirigenti scolastici ex direttori didattici);
alla confluenza dei servizi e dei benefici assistenziali già previsti dagli articoli 2 e 2-bis del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'ENAM, all'interno della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali istituita con l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore di tutti gli iscritti a tale gestione;
all'eventuale istituzione di un contributo volontario mensile rivolto alla totalità degli iscritti alla gestione ex INPDAP e disciplinato con un regolamento adottato dall'INPS, al fine di assicurare ad una platea molto vasta di dipendenti (oltre 3 milioni), l'erogazione di servizi e prestazioni assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli già erogati, con un aumento delle prestazioni complessive di welfare a loro favore.
9/5389/144. De Torre.