ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012
DE TORRE MARIA LETIZIA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/013
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    per effetto dell'articolo 7, commi 3-bis e 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale) è stato soppresso e le sue funzioni nonché le sue risorse strumentali, umane e finanziarie sono state attribuite all'INPDAP, a sua volta soppresso e confluito nell'INPS;
    la norma di soppressione dell'ENAM non ha però abolito l'obbligatorietà della contribuzione da parte delle categorie interessate e che, continua, quindi, ad operare il prelevamento obbligatorio del contributo (1 per cento sullo stipendio lordo) a carico delle categorie indicate nello Statuto del soppresso ENAM, ossia i docenti di scuola primaria e dell'infanzia e i dirigenti scolastici ex direttori didattici;
    le prestazioni assistenziali erogate dalla gestione ex ENAM costituiscono una duplicazione di quelle già garantite dall'ex INPDAP oggi INPS, con conseguente aggravio gestionale per le strutture preposte all'erogazione delle prestazioni stesse;
    la gestione del contributo ENAM da parte dell'ex INPDAP, inoltre, assume aspetti di eccezionalità rispetto alla normale gestione delle attività assistenziali ex INPDAP, in quanto diretta non a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni ma solo a specifiche categorie e in quanto non mediata – come avviene ad esempio per l'attività creditizia (prestiti, mutui, eccetera, erogati dall'ex INPDAP) – dagli enti datori di lavoro, che devono rilasciare le previste autorizzazioni a garanzia;
    tra le finalità del decreto-legge in esame vi è quella di contribuire a garantire, anche attraverso l'effettiva soppressione di enti e società, la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, conservando invariati i livelli di servizio per i cittadini,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative volte:
    all'abolizione dell'obbligatorietà del contributo ex ENAM a carico delle categorie di riferimento (docenti di scuola primaria e dell'infanzia e dirigenti scolastici ex direttori didattici);
    alla confluenza dei servizi e dei benefici assistenziali già previsti dagli articoli 2 e 2-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'ENAM, all'interno della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali istituita con l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore di tutti gli iscritti a tale gestione;
    all'eventuale istituzione di un contributo volontario mensile rivolto alla totalità degli iscritti alla gestione ex INPDAP e disciplinato con un regolamento adottato dall'INPS, al fine di assicurare ad una platea molto vasta di dipendenti (oltre 3 milioni), l'erogazione di servizi e prestazioni assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli già erogati, con un aumento delle prestazioni complessive di welfare a loro favore.
9/5389/13Centemero, Cazzola, De Torre.