ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CALGARO MARCO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 07/08/2012
NAPOLI OSVALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2012
Resoconto BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 07/08/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

DISCUSSIONE IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/110
presentato da
BOBBA Luigi
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» garantisce i servizi al fine di sostenere le «condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione», valorizzando e sostenendo le responsabilità delle famiglie;
    l'articolo 1 comma 3 della citata Legge recita «La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente Legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti Locali»;
    per migliorare l'investimento economico e le risorse, nei Comuni di grandi dimensioni tali servizi fanno capo al Comune stesso, mentre nelle realtà più piccole l'assistenza socio-assistenziale è spesso delegata a consorzi fra comuni, comunità montane, ASL o convenzioni fra Comuni, dando vita ad una rete di solidarietà che spesso identifica lo stesso territorio;
    l'articolo 14, commi 28-31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 giugno 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ha previsto l'obbligatorietà della forma associata per la gestione di funzioni fondamentali per i comuni demograficamente minori, nella forma delle unioni di comuni o delle convenzioni;
    l'A.C. 3118, ora all'esame del Senato della Repubblica, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati», nel testo approvato ha previsto l'esenzione dalla soppressione per i consorzi che «al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni»;
    presso l'esame al Senato del decreto in corso di conversione è stato approvato l'emendamento 9.100, che, introducendo il comma 1-bis fa salvi dalla soppressione o accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 9, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali,

impegna il Governo:

   nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a considerare i consorzi socio-assistenziali tra gli enti fatti salvi dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto legge in corso di conversione, così come già indicato dall'odg G/3396/39/5 allo stesso decreto, approvato presso la commissione Bilancio del Senato;
   a promuovere un riordino complessivo dell'attuale disciplina che regola le politiche sociali attraverso finanziamenti adeguati e strutturali, che permettano l'erogazione di servizi più efficienti ed equamente distribuiti sul territorio, sempre di competenza dei consorzi socio-assistenziali, quale punto di riferimento per i cittadini.
9/5389/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Bobba, Calgaro, Osvaldo Napoli.