ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/100

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: CODURELLI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/100
presentato da
CODURELLI Lucia
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    per effetto dell'articolo 7, commi 3-bis e 4 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale) è stato soppresso e le sue funzioni nonché le sue risorse strumentali, umane e finanziarie sono state attribuite all'INPDAP, a sua volta soppresso e confluito nell'INPS;
    la norma di soppressione dell'ENAM non ha però abolito l'obbligatorietà della contribuzione da parte delle categorie interessate, continua, quindi, ad operare il prelevamento obbligatorio del contributo (1 per cento sullo stipendio lordo) a carico delle categorie indicate nello Statuto del soppresso ENAM, ossia i docenti di scuola primaria e dell'infanzia e i dirigenti scolastici ex direttori didattici;
    le prestazioni assistenziali erogate dalla gestione ex ENAM costituiscono una duplicazione di quelle già garantite dall'ex INPDAP oggi INPS, con conseguente aggravio gestionale per le strutture preposte all'erogazione delle prestazioni stesse;
    la gestione del contributo ENAM da parte dell’ex INPDAP, inoltre, assume aspetti di eccezionalità rispetto alla normale gestione delle attività assistenziali ex INPDAP, in quanto diretta non a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni ma solo a specifiche categorie e in quanto non mediata – come avviene ad esempio per l'attività creditizia (prestiti, mutui, eccetera erogati dall’ex INPDAP) – dagli enti datori di lavoro, che devono rilasciare le previste autorizzazioni a garanzia;
    che tra le finalità del decreto-legge in discussione vi è quella di contribuire a garantire, anche attraverso l'effettiva soppressione di enti e società, la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, conservando invariati i livelli di servizio per i cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo volte:
    all'abolizione dell'obbligatorietà del contributo ex ENAM a carico delle categorie di riferimento (docenti di scuola primaria e dell'infanzia e dirigenti scolastici ex direttori didattici);
    alla confluenza dei servizi e dei benefici assistenziali già previsti dagli articoli 2 e 2-bis del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'ENAM, all'interno della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali istituita con l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore di tutti gli iscritti a tale gestione;
    all'eventuale istituzione di un contributo volontario mensile rivolto alla totalità degli iscritti alla gestione ex INPDAP e disciplinato con un regolamento adottato dall'INPS, al fine di assicurare ad una platea molto vasta di dipendenti (oltre 3 milioni), l'erogazione di servizi e prestazioni assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli già erogati, con un aumento delle prestazioni complessive di welfare a loro favore.
9/5389/100Codurelli.