ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05369/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 674 del 31/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2012


Stato iter:
31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2012
Resoconto FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 31/07/2012

PARERE GOVERNO IL 31/07/2012

RESPINTO IL 31/07/2012

CONCLUSO IL 31/07/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05369/005
presentato da
TURCO Maurizio
testo di
Martedì 31 luglio 2012, seduta n. 674

   La Camera,
   premesso che:
    la Croce rossa italiana (C.R.I), ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n, 490, ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
    la natura giuridica pubblica è espressamente richiamata anche dall'articolo 5 dello statuto dell'Associazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97;
    per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale la Croce rossa italiana dispone di un Corpo militare, ausiliario delle Forze armate il cui personale è disciplinato dal libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «codice dell'ordinamento militare», nonché dal libro V del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
    negli ultimi 31 anni la Croce rossa italiana è stata commissariata per quasi 25 anni e in base a quanto rilevato dalla Corte dei conti la situazione economica attuale non si discosta di molto da quella che il commissario straordinario, avvocato Francesco Rocca, ha trovato al suo insediamento nel mese di novembre del 2008. La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce rossa italiana per gli esercizi dal 2005 al 2010, di cui alla determinazione n. 117/2011, evidenzia che «attualmente persistono criticità organizzative e gestionali» consistenti nell'inesistenza di una dotazione organica del personale militare i cui oneri sono aumentati nel 2009 rispetto al 2008, nella notevole complessità organizzativa e gestionale che determina discrasie gestionali, nella mancata istituzione in tutte le sedi periferiche della tesoreria unica, nell'incidenza dei residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi che condizionano il risultato di amministrazione, con la conseguenza che l'avanzo di amministrazione realmente disponibile (per l'esercizio finanziario 2010) non è completamente utilizzabile, nell'esistenza di convenzioni «in perdita» per i servizi di pronto soccorso e trasporto infermi e infine nell'impatto negativo che la questione della Siciliana servizi emergenza SpA posta in liquidazione e della quale la Croce rossa italiana è socio unico ha avuto sui medesimi bilanci;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2010 in cui si legge «Considerate le gravi carenze e irregolarità di gestione dell'Associazione, in particolare emerse dalla verifica amministrativo contabile effettuata dall'ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato presso il comitato centrale dell'associazione italiana della Croce rossa – Corpo militare – condotta dal 20 febbraio al 16 giugno 2008», è stato nominato commissario straordinario della Croce rossa italiana il dr. Francesco Rocca;
    l'ordine del giorno 9/04865-AR/010 del 26 gennaio 2012 con cui il Governo, accogliendolo, si è impegnato a porre in essere ogni utile azione affinché sia data completa e puntuale attuazione agli ultimi due capoversi della premessa del medesimo atto, è rimasto inattuato;
    legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'articolo 1, comma 2, ha prorogato il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilendo: «[...] limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile»;
    in occasione dell'approvazione della legge 24 febbraio 2012, n. 14, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative) il Presidente della Camera ha reso noto il contenuto della lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli emendamenti approvati nel corso dell’iter parlamentare, nella quale si richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 che ha annullato disposizioni inserite dalle Camere, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
    il Senato, nella seduta del 17 luglio 2012, ha approvato, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79. Nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati approvati emendamenti diretti ad inserire nel testo, sia dell'articolo di conversione che del decreto- legge, nuove disposizioni, recanti ulteriori interventi, tra i quali il differimento dei termini per l'esercizio della richiamata delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n, 183;
    secondo le maggiori organizzazioni sindacali (Cgil, Fialp-Cisal, Usb) la necessaria riorganizzazione della Croce rossa italiana deve essere il frutto di una gestione ordinaria e non commissariale e quindi devono essere i soci e i volontari della Croce rossa, in accordo con i lavoratori civili e militari, a deciderne il futuro e non la politica degli interessi a imporre le soluzioni calate dall'alto con modi illegittimi e incostituzionali,

impegna il Governo:

   a ritirare lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto di Governo n. 491);
   a prendere atto della comprovata difficoltà di funzionamento della Croce rossa italiana e del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2010, e conseguentemente a porre in essere, con la massima urgenza consentita, ogni utile azione volta a rimuovere dall'incarico di commissario straordinario dell'Associazione Croce rossa italiana il dottor Francesco Rocca e affidare il medesimo incarico a un magistrato di ruolo della Corte dei conti, senza oneri, per non più di sei mesi, non rinnovabili, con il compito esclusivo e prioritario di provvedere alla gestione della medesima Associazione e all'immediata elezione degli organi statutari.
9/5369/5Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.