ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05369/026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 674 del 31/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 31/07/2012


Stato iter:
31/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2012
Resoconto FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 31/07/2012

PARERE GOVERNO IL 31/07/2012

RESPINTO IL 31/07/2012

CONCLUSO IL 31/07/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05369/026
presentato da
DI STANISLAO Augusto
testo di
Martedì 31 luglio 2012, seduta n. 674

   La Camera,
   premesso che:
    con la Legge di stabilità è stato abrogato il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
    l'Anpam (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni) ha dichiarato che tale decisione viene proprio dalla lobby armiera;
    il coordinatore scientifico dell'Osservatorio permanente armi leggere (Opal) ha affermato che «abolire il catalogo rappresenterebbe un'importante vittoria politica per la lobby degli armieri italiani, che da decenni punta a una deregolamentazione totale di questo mercato, sul modello degli Stati Uniti dove, come sappiamo, qualunque squilibrato può comprare armi da guerra su Internet o al supermarket.»;
    afferma, altresì, che «l'abrogazione del catalogo previsto dalla legge 110 consentirebbe all'industria armiera un forte incremento delle vendite soprattutto sul mercato interno, in crisi a causa del declino della caccia. Una crisi che verrebbe compensata con la libera vendita di armi da guerra a scopo di sicurezza personale ai cittadini opportunamente allarmati dalla propaganda politica.»;
    l'articolo 1 del presente provvedimento, soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, conferiva al Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia i compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo già spettanti al soppresso catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. La disposizione, inoltre, prevedeva che, nel caso di dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alle suddette categorie, il Banco potesse chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. L'articolo novellava, altresì, l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85 recante la definizione delle armi per uso sportivo,

impegna il Governo:

   ad avviare una necessaria discussione parlamentare ampia e che riguardi un complessivo riordino della materia;
   ad avviare iniziative anche normative al fine di un efficace rafforzamento dei requisiti psico-fisici per il possesso del porto d'armi;
   a colmare la grave lacuna nel nostro ordinamento avviando maggiori controlli e restrizioni sull'esportazioni e sul commercio di armi ad uso militare e non, considerando le armi comuni da sparo alla stregua delle armi leggere ad uso militare alla luce dell'ormai accertata pericolosità della loro presenza soprattutto nei numerosi scenari di conflitto.
9/5369/26Di Stanislao.