ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05341/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 667 del 17/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: LANZARIN MANUELA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 17/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 17/07/2012
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 17/07/2012
TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 17/07/2012


Stato iter:
17/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/07/2012
IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/07/2012

PARERE GOVERNO IL 17/07/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/07/2012

CONCLUSO IL 17/07/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05341/005
presentato da
LANZARIN Manuela
testo di
Martedì 17 luglio 2012, seduta n. 667

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha previsto l'istituzione di un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;
    sulla base di tale legge, è stato emanato il regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, che ai fini della qualificazione nella categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici prevede il possesso da parte delle imprese di CEL (Certificati esecuzione lavori) nelle opere specialistiche dei settori idrico, termico e elettrico senza tuttavia prevedere pesi e percentuali specifici per ciascuna categoria; sulla questione è intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici specificando taluni elementi sulla base dei quali le SOA dovevano attenersi per il rilascio della relativa attestazione;
    il nuovo regolamento dei contratti pubblici n. 207 del 2010, all'articolo 79, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, richiede percentuali rigide di lavori effettuati da parte delle imprese nelle categorie di opere specialistiche, individuate con l'acronimo OS3 (impianti idrico-sanitari), OS28 (impianti termici-condizionamento) e OS30 (impianti elettrici-telefonici), rispettivamente del 40, 70 e 70 per cento;
    tale rigidità del regolamento, unica in tutta Europa, inasprisce le condizioni di accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese e determina un incompatibile ridimensionamento, in termini di importo di classifica, delle attestazioni in OG11, con la assoluta cancellazione di numerosissime piccole e medie imprese dal settore;
    da recenti studi del CRESME e delle associazioni di categoria, il comparto danneggiato dall'applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, riguarda una massa occupazionale di oltre 700.000 addetti, che per effetto della perdita di attestazione, produrrà ulteriore disoccupazione;
    la problematica relativa alla riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori da utilizzare ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie modificate dal nuovo regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, così come le gravi ripercussioni sul mercato dei contratti pubblici di lavori che da tale problematica, se non risolta, sarebbero derivate – a partire dall'8 giugno data dalla quale sarebbe divenuto operativo il nuovo sistema di qualificazione SOA in mancanza del decreto-legge n. 73 del 2012 – erano state puntualmente segnalate al Governo dalla VIII Commissione (risoluzione Mariani ed altri n. 7-00857 – approvata – e risoluzione Dussin Guido ed altri, n. 7-00750 in discussione) e proprio sotto tale segnalazione l'esecutivo aveva preso l'impegno di adottare un intervento normativo d'urgenza, modificativo della disciplina transitoria prevista dal regolamento di attuazione in materia di qualificazione delle imprese;
    le modifiche approvate dal Senato al decreto-legge n. 73 del 2012 hanno introdotto una vera e propria disciplina transitoria che consente e facilita il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa per migliaia di imprese che intendono lavorare nelle categorie specialistiche;
    in particolare ai fini della qualificazione nella categoria OG11 del nuovo regolamento, si permette l'utilizzo dei certificati di esecuzione lavori emessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali OS3: 20 per cento, OS28: 40 per cento e OS30: 40 per cento;
    tali percentuali sono ritenute consone alla realtà imprenditoriale del nostro Paese in quanto permettono il mantenimento delle attestazioni e l'accesso al mercato dei lavori pubblici per le piccole e medie imprese che sono strutturate ad eseguire lavorazioni nei settori specialistici,

impegna il Governo

ad adottare le occorrenti iniziative, anche di natura normativa, volte a superare a regime le criticità in cui incorrono le imprese ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in particolare prevedendo che esse debbano dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30, rispettivamente, le percentuali del 20 per cento, 40 per cento e 40 per cento come previsto per il periodo transitorio ai sensi del capoverso 14-bis della lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto-legge n. 73 del 2012, nel testo modificato dal Senato.
9/5341/5Lanzarin, Alessandri, Guido Dussin, Togni.