Legislatura: 16Seduta di annuncio: 667 del 17/07/2012
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012 VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/07/2012 Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 17/07/2012
PARERE GOVERNO IL 17/07/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/07/2012
CONCLUSO IL 17/07/2012
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone una proroga di centottanta giorni dell'entrata in operatività delle categorie di qualificazione modificate dal nuovo regolamento e demanda ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di fissare, entro il medesimo arco temporale della proroga, l'approvazione di modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, necessari per ottenere la qualificazione nelle categorie modificate;
l'emanazione del decreto-legge n. 73 del 2012 dimostra che il Governo ha preso atto delle difficoltà connesse alle nuove norme sulla qualificazione delle imprese previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
il Senato, ritenendo del tutto inadeguato per risolvere le difficoltà operative presenti nel regolamento il mero spostamento dei termini dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (operazione già compiuta nel maggio 2011 dal cosiddetto decreto sviluppo) e la previsione della emanazione nello stesso termine di un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha ritenuto necessario modificare l'articolo 1, comma 3, del decreto, individuando immediatamente le soluzioni ai problemi evidenziati;
la Camera ha ritenuto condivisibili le modifiche introdotte dal Senato;
l'emendamento approvato dal Senato consente l'utilizzabilità anche per la categoria OG11 dei certificati di esecuzione dei lavori emessi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie 0S3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento);
tale attribuzione convenzionale va ritenuta corretta in quanto la somma dei valori convenzionali non può che essere pari all'importo dei lavori eseguiti;
l'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 prevede, invece, che per qualificarsi nella categoria OG11 occorre dimostrare l'esecuzione di lavori rispettivamente del 40 per cento nella categoria OS3, del 70 per cento nella categoria OS28 e del 70 per cento nella categoria OS30, con la conseguenza che per ottenere la qualificazione in una classifica, occorre avere eseguito lavori pari a 1,8 volte l'importo della classifica richiesta (per esempio per ottenere la qualificazione nella classifica pari ad euro 2.000.000.00, occorre avere eseguito lavori per un importo pari ad euro 3.600.000,00);
le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 hanno effetti negativi per l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato delle opere pubbliche, in quanto comporta che i certificati di esecuzione dei lavori nella categoria OG11 svolti in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili per qualificarsi nella categoria OG11 in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in misura fortemente ridotta,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative normative necessarie per allineare alle percentuali previste dalla norma transitoria, di cui al novellato comma 14-bis dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (20 per cento per la categoria 0S3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30), quelle previste dall'articolo 79, comma 16, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento e 70 per cento), al fine di sostenere l'accesso il più ampio possibile delle piccole e medie imprese al mercato dei lavori pubblici.
9/5341/2. Mariani, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Margiotta, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.