ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/091

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Fasi iter:

DICHIARATO DECADUTO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/091
presentato da
BARBATO Francesco
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 10 dell'articolo 31 del Collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) ha previsto che i contratti di lavoro possono contenere clausole compromissorie che rendono obbligatorio lo svolgimento dell'arbitrato per risolvere le controversie di lavoro, sottraendo di fatto la materia all'autorità giudiziaria;
    il successivo comma 11 prevede che il Ministero del lavoro, in assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi che consentano alle parti contrattuali di poter pattuire clausole compromissorie, debba promuovere tra le parti sociali l'accordo sull'introduzione delle cause compromissorie e in caso di mancata stipulazione dell'accordo, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, debba «individuare, in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni» che consentono la devoluzione (obbligatoria) ad arbitri delle controversie di lavoro;
    in questo modo il Ministero imporrebbe l'introduzione delle clausole arbitrali obbligatorie;
    la mancata previsione che il lavoratore abbia la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri rappresenta una violazione dei diritti fondamentali e indisponibili dei lavoratori;
    inoltre nella previsione che impone al Ministero l'introduzione in ogni caso, anche in assenza di accordi tra le parti sociali, delle clausole arbitrali obbligatorie rappresenta un pessimo esempio di sfiducia nella magistratura,

impegna il Governo

ad attivare gli strumenti necessari perché venga modificato l'articolo 31 del collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) prevedendo la possibilità per il lavoratore di revocare la propria volontà rispetto alla clausola compromissoria, senza che ciò infici il contratto di lavoro.
9/5256/91Barbato, Paladini.