ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/090

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PIFFARI SERGIO MICHELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012

ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/090
presentato da
PIFFARI Sergio Michele
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del mercato del lavoro modifica in parte la disciplina dei licenziamenti collettivi previsti dalla legge n. 223 del 1991;
    questa legge contiene una procedura bifasica che deve seguire il datore di lavoro che voglia intimare licenziamenti collettivi, consistente in una prima fase cosiddetta sindacale e in una seconda fase cosiddetta amministrativa (davanti alla Direzione provinciale del lavoro), nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento;
    le modifiche introdotte dal provvedimento in esame intervengono specificamente sulla fase sindacale, prevedendo che la comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l'impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici, avvenga non contestualmente (come prevede, attualmente, l'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991), bensì entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori interessati;
    inoltre viene stabilito che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria sono sanabili, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura;
    infine sono adeguate le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci, intimati ai singoli lavoratori all'esito della procedura di licenziamento collettivo, al nuovo testo dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 introdotto da questo stesso provvedimento in esame;
    in particolare, si prevede che:
     1) in caso di recesso intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità;
     2) in caso di recesso intimato senza il rispetto della procedura sindacale si applica la tutela prevista per i licenziamenti economici, ossia nessuna reintegrazione ma l'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale;
     3) in caso di recesso intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità (elencati dalla legge sui licenziamenti collettivi), si applica la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità;
    è inaccettabile che, in caso di intimazione di licenziamento collettivo, gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possano essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo;
    tale nuova previsione è in grado di produrre effetti negativi di non poco conto;
    la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve contenere necessariamente alcune importantissime informazioni, come ad esempio, i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, o i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a tale situazione, ed evitare, in tutto o in parte i licenziamenti, ovvero ancora, il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali di tale personale eccedente, eccetera;
    tale comunicazione è fondamentale nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223 del 1991. Ciò perché tale legge ha fortemente limitato il potere di accertamento della magistratura, la quale, in conformità con l'articolo 41 della Costituzione, non può sindacare le scelte discrezionali operate dall'imprenditore che decide di modificare la struttura della sua azienda, potendo esclusivamente verificare la correttezza formale dell'intera procedura, attraverso l'esame, in primis, della comunicazione di avvio della stessa;
    la finalità di tale comunicazione è duplice. Da un lato, essa risponde alla necessità di informare adeguatamente le organizzazioni sindacali con le quali l'azienda è tenuta a confrontarsi nel corso della procedura, in modo da favorire una effettiva gestione contrattata della procedura di riduzione del personale, dall'altro, essa è diretta a soddisfare una importantissima ed oggettiva esigenza di trasparenza del processo decisionale che poi sfocerà nel collocamento in mobilità o nell'intimazione dei licenziamenti al personale in esubero;
    il potere di verificare l'effettiva sussistenza delle ragioni addotte dall'imprenditore a fondamento del licenziamento collettivo, spetta soltanto alle organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione di avvio della procedura;
    tale comunicazione, pertanto, se incompleta, reticente o viziata, risulta ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della procedura da parte del sindacato, che non avendo avuto la concreta possibilità di svolgere correttamente il suo ruolo di cogestione della procedura, non sarà in grado di manifestare una piena e consapevole adesione in sede di accordo con l'azienda;
    è evidente che l'intervenuto accordo raggiunto in presenza di una comunicazione incompleta, reticente o viziata, non possa essere salvato «ad ogni effetto di legge», pena la violazione dei diritti dei lavoratori e del mercato del lavoro;
    la giurisprudenza, sul punto, è sempre stata univoca sin dalla introduzione della legge n. 223 del 1991. Nella fattispecie delineata da tale legge, infatti, la forma è sostanza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2002, n. 14616, hanno affermato che «l'intervenuto accordo con le organizzazioni sindacali, non può sanare ex post il vizio della comunicazione di avvio della procedura». Da tale orientamento la giurisprudenza non si è mai discostata;
    dal momento che al giudice del lavoro è preclusa ogni possibilità di controllare nel merito le cause che hanno determinato la necessità di ricorrere al licenziamento collettivo, precludergli anche la possibilità di verificare la correttezza formale della comunicazione di avvio della procedura, come previsto dal provvedimento in esame, significa privare irrimediabilmente il lavoratore di qualsiasi tutela contro il licenziamento illegittimo;
    in futuro, il datore di lavoro potrà tranquillamente inviare all'organizzazione sindacale una comunicazione di avvio inesatta, incompleta o reticente, sapendo già che una volta intervenuto l'accordo con la stessa, il lavoratore non potrà più adire il giudice, neanche per domandargli di accertare che essendo viziata la comunicazione iniziale, il sindacato non era stato correttamente informato e quindi non era nelle condizioni di raggiungere un accordo consapevole con l'imprenditore;
    il fatto che la nuova legge, una volta intervenuto l'accordo, consenta di ritenere comunque sanati, ad ogni effetto di legge, gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura, sottrae ai lavoratori anche la possibilità di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative affinché la comunicazione di cui alla legge n. 223 del 1991 per l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, laddove incompleta, reticente o viziata non possa essere sanata ove abbia potuto determinare un accordo in sede sindacale che non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso a condizioni differenti in presenza di una comunicazione corretta in tutti i suoi elementi, prevedendo altresì che in casi siffatti i lavoratori vengano reintegrati nel posto di lavoro.
9/5256/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Piffari, Paladini.