ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/086

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STANISLAO AUGUSTO ITALIA DEI VALORI 27/06/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/06/2012
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2012

NON ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RESPINTO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/086
presentato da
BORGHESI Antonio
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame sostituisce gran parte dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sostituendo con 10 nuovi commi i primi 6 attualmente in vigore;
    sul nuovo articolo 18 molto si è scritto, discusso e ci si è scontrati perché nei casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo che dovessero risultare illegittimi non sempre è previsto il reintegro nel posto di lavoro (tutela reale);
    nel nuovo articolo 18 scompare inoltre la possibilità per il lavoratore di optare, in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale), per un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale che l'articolo 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, nella formulazione attualmente vigente, riconosce in tutti i casi in cui il giudice dispone la reintegrazione nel posto di lavoro;
    in base al nuovo articolo 18 l'indennità pari a 15 mensilità spetta solo nel caso di reintegrazione disposta a seguito di dichiarazione di nullità del licenziamento perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto. Non spetta più nei casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, per i quali rimane il risarcimento del danno, che nel caso di nullità del licenziamento si aggiunge all'indennità;
    va aggiunto che sono elementi di novità comuni ai vari casi di licenziamento illegittimo:
     a) il fatto che nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore il giudice debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (nuovo secondo comma) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (nuovo quarto comma), nonché valutare il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione (nuovo settimo comma);
     b) l'introduzione di una fattispecie di revoca del licenziamento (individuale) da parte del datore, in virtù della quale, qualora vi sia una revoca entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, senza applicazione di sanzioni o indennità (decimo comma);
    il nuovo articolo 18 non prevedendo più sempre la reintegrazione nel posto di lavoro in ogni caso di licenziamento individuale illegittimo fa venire meno la ragione che limitava la sua applicabilità alle aziende il cui numero di dipendenti sia minimo di 15;
    spesso si parla di «modello tedesco» del mercato del lavoro, anche con riferimento alla disciplina dei licenziamenti. Nessuna delle disposizioni proposte dalla riforma Fornero sulle conseguenze del licenziamento ingiustificato, che rimette al giudice l'opzione tra indennizzo e reintegrazione se si discute di presunte inadeguatezze «soggettive» del lavoratore, oppure prevedere solo l'indennizzo se le motivazioni vertono su problemi «oggettivi» dell'azienda, di natura economica o organizzativa, trovano corrispondenza in Germania;
    il richiamo a modelli stranieri serve solo a confondere, vantando l'una o l'altra rispettabile ascendenza;
    quel che oggi è il modello tedesco è molto più vicino al regime previsto in Italia dal vigente articolo 18 dello Statuto dei lavoratori di quanto vogliano far credere il Governo e i partiti che lo sostengono;
    tra le differenze ve ne è una importante: l'obbligo di reintegrazione scatta per le aziende a partire da 10 dipendenti, non oltre i 15, come adesso in Italia. Nella legislazione tedesca del 1951 si prevedeva addirittura il reintegro del lavoratore in aziende con più di 5 dipendenti,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche legislativa, di concerto con le parti sociali, affinché la disciplina di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sia applicabile ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupino alle loro dipendenze più di 10 prestatori di lavoro.
9/5256/86Borghesi, Di Stanislao, Paladini.