Legislatura: 16Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Primo firmatario: ROTA IVAN
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/06/2012 MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
ACCOLTO IL 27/06/2012
PARERE GOVERNO IL 27/06/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012
CONCLUSO IL 27/06/2012
La Camera,
premesso che:
il comma 40 dell'articolo 1 modifica la disciplina dei licenziamenti individuali regolati dalla legge n. 604 del 1966, sostituendo l'articolo 7 che introduce ex novo una procedura di conciliazione il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La procedura deve essere obbligatoriamente esperita prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, dal datore di lavoro, che impieghi più di 15 dipendenti;
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello determinato da:
1) ragioni inerenti all'attività produttiva;
2) l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa;
se la conciliazione in base alla nuova procedura riesce, il rapporto di lavoro si riterrà risolto consensualmente e al lavoratore spetterà il nuovo ammortizzatore sociale chiamato Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI);
in caso di insuccesso della conciliazione, il comma 41 dell'articolo 1 stabilisce che il licenziamento economico decorre fin dalla sua comunicazione al lavoratore e che il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato;
la previsione che il licenziamento economico decorra fin dalla sua comunicazione al lavoratore è misura sicuramente vessatoria e va soppressa al fine di garantire un corretto andamento del mercato del lavoro e tutelare le prerogative di lavoratrici e lavoratori,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle norme citate al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la previsione in base alla quale il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato e che il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.
9/5256/84. Rota, Paladini.