ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: FAVIA DAVID
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012

ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/080
presentato da
FAVIA David
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi da 9 a 13, del provvedimento in esame interviene in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione, mediante novelle al decreto legislativo n. 368 del 2001 e alla legge n. 183 del 2010;
    in particolare le modifiche consentono la stipula di contratti a tempo determinato «a causali» (ovvero al di fuori delle cause definite dalla legge) di durata fino ad 1 anno non prorogabile. Lo stesso viene previsto per la prima missione di un lavoratore con contratto di somministrazione a tempo determinato;
    le modifiche introdotte incidono in maniera estremamente negativa sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, di recepimento della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
    il decreto legislativo n. 368 del 2001 all'articolo 1 recita: «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo». Questa indicazione della legge nasce dall'esigenza, espressamente indicata nella direttiva 1999/70/CE, di evitare che attraverso il ricorso ad una successione continua di contratti di lavoro a tempo determinato, sia possibile aggirare fraudolentemente, la regola generale secondo cui per far fronte ad esigenze permanenti, il datore di lavoro deve sempre ricorrere al contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il contratto a tempo determinato rappresenta una eccezione cui ricorrere soltanto a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali;
    il disegno di legge in esame, pur enunciando nella Relazione illustrativa di voler rispettare lo spirito della direttiva comunitaria, in realtà introduce una pericolosissima novità che consentirà alle imprese di aggirare agevolmente tale principio comunitario, consentendo alle imprese di ricorrere al contratto a tempo determinato non in ipotesi eccezionali o temporanee, legate ad esigenze oggettive e riscontrabili, bensì in qualsiasi occasione, anche legata ad esigenze permanenti, come ad esempio la carenza strutturale di organico, in totale contraddizione con quanto espressamente perseguito dalla direttiva comunitaria;
    la possibilità di non indicare la causale, ossia le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per l'apposizione del termine al «primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione...» significa inequivocabilmente che il datore di lavoro, in futuro, potrà liberamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per qualsiasi esigenza, dunque anche per far fronte al normale fabbisogno ordinario di personale, purché ciò avvenga sempre con un diverso lavoratore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norma citata in premessa, al fine di adottare ogni opportuna iniziativa affinché sia ripristinato l'obbligo della causa per la conclusione di contratti a tempo determinato, senza eccezione per il primo contratto.
9/5256/80Favia, Paladini.