ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: FORMISANO ANIELLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012

ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/079
presentato da
FORMISANO Aniello
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame, ai commi da 16 a 19, contiene disposizioni in materia di apprendistato;
    tali disposizioni portano il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale rapporto 1/1 a quello di 3/2;
    per poter assumere nuovi apprendisti il datore di lavoro deve avere stabilizzato almeno il 50 per cento di quelli già assunti nell'ultimo triennio. Per il primo triennio di applicazione della riforma tuttavia, la percentuale è fissata nel 30 per cento e non opera nessuna percentuale per le imprese con meno di 10 dipendenti;
    una percentuale, quest'ultima, troppo bassa che, combinata con il nuovo rapporto apprendisti/qualificati di 3/2, può portare ad un utilizzo di queste forme di lavoro prevalentemente come tipologia di lavoro a costi più bassi senza sostanziale obbligo di stabilizzazione;
    inoltre tutti i datori di lavoro possono sempre assumere un altro apprendista anche se nel triennio precedente non ne hanno stabilizzato neppure uno di quelli precedentemente assunti;
    questa forma di contratto di lavoro rischia di diventare come la tipologia preferita in ragione dei costi più bassi che comporta, senza sostanziale obbligo di stabilizzazione e svilendo la funzione della componente formativa;
    ciò è particolarmente grave se si pensa che il Collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) ha introdotto una disposizione che ha addirittura abbassato l'età minima per iniziare l'apprendistato a 15 anni,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative volte a prevedere il ripristino, senza esenzioni, di concerto con le parti sociali, del vincolo alla stabilizzazione del 50 per cento degli apprendisti quale condizione per l'assunzione di ulteriori apprendisti, nonché la riduzione del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati.
9/5256/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Aniello Formisano, Paladini.