ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/06/2012

ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/077
presentato da
EVANGELISTI Fabio
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 26, del provvedimento in esame introduce l'articolo 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di collaborazioni rese da titolari di partita IVA, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti;
    ciò avrebbero lo scopo di limitare il ricorso improprio a titolari di partita IVA anziché a rapporti di lavoro subordinato;
    in base all'articolo introdotto, la presunzione che prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si realizza qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
     1) che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi (6 mesi nel testo originario del disegno di legge) nell'arco di un anno solare;
     2) che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento (75 per cento nel testo originario del disegno di legge) dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
     3) che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente;
    queste modifiche, tuttavia, non saranno in grado di raggiungere i risultati sperati, ma anzi potrebbero peggiorare la situazione;
    in particolare per quanto riguarda i ricavi conseguiti da un titolare di partita IVA, la nuova disciplina stabilisce che la presunzione di trovarsi di fronte ad una falsa partita IVA non opera quando il lavoratore abbia, comunque, un reddito autonomo «non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, stabilito per gli operai artigiani». Il livello minimo imponibile giornaliero attualmente è di 45,70 euro al giorno, corrispondenti all'anno a circa 14,500 euro (fattore di moltiplicazione 312). Il che significa che una partita Iva si presume non falsa se guadagna lordi all'anno circa 17.800 euro. Tuttavia questa cifra significa un netto effettivo minore di euro 900 al mese per 12 mensilità. Senza ferie, senza tredicesima, senza liquidazione, senza infortuni;
    nessuno accetterebbe di diventare partita Iva in luogo di dipendente per questo compenso. Il fisco e i versamenti alla gestione separata Inps sottraggono all'imponibile fatturato più del 50 per cento. Se proprio si deve introdurre un limite di «presunzione di non falsità della partita Iva» questo deve essere decisamente più alto: ovvero dovrebbe farsi riferimento non a 1,25 del livello minimo imponibile, ma ad un parametro di riferimento non inferiore al 2,25, in grado di determinare un reddito annuo di circa 32 mila euro, per un compenso netto, sempre per 12 mensilità, di circa euro 1.300/1.500 euro al mese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di adottare ogni opportuna e sollecita iniziativa legislativa affinché la disposizione in oggetto venga modificata, elevando il reddito autonomo di riferimento al sopra del quale non scatta la presunzione che si tratti di una falsa partita Iva da 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, stabilito per gli operai artigiani ad almeno il 2,25.
9/5256/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Evangelisti, Paladini.