ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOGNI RENATO WALTER
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 27/06/2012
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 27/06/2012
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2012

NON ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RESPINTO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/075
presentato da
TOGNI Renato Walter
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427, recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini, prevede per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria degli operai edili un contributo a carico delle aziende industriali dell'edilizia nella misura del 3 per cento;
    i provvedimenti normativi per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria degli operai edili che si sono succeduti nel tempo hanno elevato tale aliquota contributiva al 5,20 per cento;
    l'articolo 8, terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, prevede che: «al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1958»;
    il medesimo comma 3 dell'articolo 8, della legge 6 agosto 1975, n. 427, prevede che la suddetta modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento;
    l'articolo 12 della legge n. 164 del 1975, e successive modifiche, contenente provvedimenti per la garanzia del salario per le imprese appartenenti al settore industria in genere, prevede per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria un contributo pari all'1,90 per cento a carico delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti e pari al 2,20 per cento per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti;
    a parità di trattamento, quindi, le imprese del comparto edile versano un contributo per la Cig operai dell'edilizia assolutamente più oneroso rispetto a quello versato dalle imprese degli altri comparti industriali; la gestione edilizia della CIG presso l'Inps, secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, presenta un avanzo di esercizio annuale di oltre 200 milioni di euro, che porta l'avanzo patrimoniale in un ordine di grandezza superiore ai 2.000 milioni di euro;
    l'attuale situazione di grave crisi economica in cui versa il comparto delle costruzioni rende necessario il riequilibrio dell'aliquota contributiva per la CIG operai dell'edilizia, allineando l'attuale misura del 5,20 per cento a quella dell'1,90 per cento-2,20 per cento in vigore per tutti i dipendenti degli altri comparti industriali;
    su tale riduzione vi è la piena condivisione di tutte le parti sociali, come si evince dall'Avviso comune del 16 dicembre 2003 in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia, dall'Agenda per il tavolo di concertazione sottoscritta nel mese di gennaio 2007 e dal protocollo sul costo del lavoro contenuto nel verbale di accordo del 19 aprile 2010,

impegna il Governo

a riconoscere l'applicabilità delle aliquote contributive ordinarie previste a carico delle imprese industriali per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1975, n. 164, attualmente fissate rispettivamente nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti, anche con riferimento alla Cig ordinaria per gli operai del settore
edile, di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.
9/5256/75Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri.