ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/056

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIATO SEBASTIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2012

NON ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RESPINTO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/056
presentato da
FOGLIATO Sebastiano
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   considerato che l'articolo 70, come modificato dal presente disegno di legge, del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevede che per prestazioni di lavoro accessorio, ovverosia le attività lavorative di natura meramente occasionale, debbano intendersi quelle che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, e che dette attività nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro;
   rilevato che le disposizioni di cui al novellato articolo 70 citato, in tema di lavoro accessorio occasionale, si applicano anche in agricoltura alle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   preso atto che, come affermato dalla Coldiretti, molti disoccupati delle grandi aziende del Nord in crisi hanno trovato una valida alternativa nel lavoro stagionale offerto dall'agricoltura attraverso la raccolta di frutta e verdura;
   preso atto che, in un momento di grave crisi economica, la disposizione in parola di fatto si potrebbe tradurre in un notevole aumento dello stato di disoccupazione, con prevalenza di quello giovanile, causato da eventuali dubbi interpretativi dall'applicazione di detta norma, che parrebbe solo incentivare l'utilizzo di lavoro sommerso o extracomunitario irregolare;
   rilevato che con l'entrata in vigore dell'articolo 70 del disegno di legge in parola si introdurrebbero, da subito, i limiti di cui sopra a discapito delle campagne di raccolta in itinere delle olive, dell'uva o delle altre colture per l'anno 2012;
   considerato che è auspicabile introdurre un regime transitorio il quale preveda un differimento del nuovo regime al prossimo anno solare ovvero un'applicazione della norma tale da rendere eventuali compensi già percepiti nell'anno in corso pienamente cumulabili con i limiti sopra riferiti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per consentire un'interpretazione della disciplina modificata dal presente disegno di legge, in relazione alle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, attraverso la previsione di un regime transitorio il quale preveda un differimento del nuovo regime al prossimo anno solare ovvero un'applicazione della norma tale da rendere eventuali compensi già percepiti nell'anno in corso pienamente cumulabili con i limiti sopra riferiti.
9/5256/56Fogliato.