ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
PARERE GOVERNO 27/06/2012
MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2012

NON ACCOLTO IL 27/06/2012

PARERE GOVERNO IL 27/06/2012

RESPINTO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/055
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   considerato che il nuovo articolo 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rubricato: altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, introdotto con detto disegno di legge, prevede per le prestazioni lavorative di lavoro autonomo, che la presunzione che determina l'integrale applicazione della nuova disciplina, ivi compresa la norma dell'articolo 69, comma 1, (rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), sia applicata ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette norme si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore;
   preso atto che, in un momento di grave crisi economica la previsione normativa in parola, di fatto, si potrebbe tradurre in un notevole aumento dello stato di disoccupazione, con prevalenza di quello giovanile, causato da eventuali dubbi interpretativi dall'applicazione di codesto precetto;
   rilevato che per rapporti in corso si potrebbero intendere sia quelli disciplinati da contratti scritti tra la parti a cui, successivamente o con cadenza prestabilita, sia connessa, ai fini del pagamento della prestazione lavorativa, l'emissione di un documento contabile (fattura), e sia quelli privi di qualunque contratto, ma disciplinati da meri comportamenti concludenti tra le parti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso (ai fini del pagamento della prestazione) la semplice emissione da parte del prestatore del documento contabile (fattura);
   considerato che appare opportuno ricomprendere ai fini interpretativi, nella locuzione di «rapporti in corso», oltre ai rapporti contrattualizzati di cui ut supra, anche quelli afferenti a meri comportamenti concludenti tra le parti, purché sia stato emesso, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente novella legislativa, almeno un documento contabile (fattura) attestante la prestazione lavorativa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per consentire un'interpretazione della nuova disciplina introdotta con il presente disegno di legge, in relazione alle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo di cui all'articolo 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel senso che sia ricompreso nel periodo transitorio, precisamente nella parte della locuzione afferente ai «rapporti in corso ... a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi ...», oltre ai rapporti tra le parti fondati su accordi scritti, anche il prestatore di lavoro autonomo, non contrattualizzato, che abbia semplicemente emesso, precedentemente alla data dell'entrata in vigore dell'attuale provvedimento, un documento contabile (fattura) attestante la prestazione lavorativa.
9/5256/55Nicola Molteni.