ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05256/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCANDEREBECH DEODATO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 27/06/2012
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 27/06/2012


Stato iter:
27/06/2012
Fasi iter:

RITIRATO IL 27/06/2012

CONCLUSO IL 27/06/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05256/010
presentato da
SCANDEREBECH Deodato
testo di
Mercoledì 27 giugno 2012, seduta n. 657

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo si applicano, tra le altre categorie elencate, in particolare alla lettera c), ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso a predetti fondi di solidarietà;
    secondo la normativa citata, nel secondo caso evidenziato gli interessati resterebbero a carico dei fondi stessi fino al compimento di almeno 60 anni di età;
    il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 1o giugno 2012, che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale poiché attualmente all'attenzione della Corte dei conti, individua la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 e ai sensi del comma 15, nel limite delle risorse complessivamente previste;
    l'articolo 2, lettera c), del suddetto decreto stabilisce le condizioni e i requisiti per i lavoratori a carico dei Fondi di solidarietà di settore in particolare rispetto alla titolarità della prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni d'età;
    con il decreto attuativo, quindi, il limite di «almeno 60 anni di età» della normativa vigente è fissato invece a «62 anni d'età»;
    gli accordi sottoscritti con i datori interessati sui Fondi di solidarietà di settore dalle associazioni sindacali di categoria, in particolare bancarie, assicurative e ferroviarie, hanno stabilito un ammontare di versamenti utili a garantire una copertura rispettiva di 40, 48 o 60 mesi;
    il combinato disposto tra la normativa del Governo e gli accordi descritti può portare decine di migliaia di lavoratori, specificamente di genere femminile, ad affrontare più anni di vita senza la copertura economica dei Fondi o indurre i datori di lavoro a proporre un reintegro successivo ad un primo periodo di accompagnamento alla pensione, in posizioni accessorie, per far fronte al deficit normativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con apposite modifiche una deroga all'applicazione delle citate disposizioni in materia previdenziale per quei lavoratori a rischio, tutelandone la condizione, eventualmente fissando a 60 anni d'età il limite di permanenza degli interessati a carico dei Fondi di solidarietà, salvaguardando inoltre gli accordi raggiunti con le parti sociali.
9/5256/10Scanderebech, Muro, Di Biagio.