Legislatura: 16Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Primo firmatario: NIZZI SETTIMO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 27/06/2012
RITIRATO IL 27/06/2012
CONCLUSO IL 27/06/2012
La Camera,
premesso che:
l'attuale formulazione del comma 31 dell'articolo 3 prevede un'eccessiva rigidità nella durata massima della prestazione ordinaria «obbligatoria» erogabile dai Fondi di solidarietà di settore nei casi di riduzione dell'orario o sospensione dell'attività conseguenti a processi di riorganizzazione/ristrutturazione o a situazioni di crisi;
tale rigidità, peraltro non prevista nei regolamenti dei Fondi di solidarietà attualmente esistenti, limita notevolmente la possibilità di ricorrere alla prestazione «ordinaria» che, al contrario, potrebbe essere utilizzata per gestire efficacemente i processi di ristrutturazione anche mediante una riduzione dell'orario dei c.d. lavoratori anziani ed un loro graduale ritiro dal lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di fissare in un terzo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile la durata massima della prestazione indicata nel comma 31 dell'articolo 3.
9/5256/1. Nizzi.