Legislatura: 16Seduta di annuncio: 634 del 17/05/2012
Primo firmatario: ROTA IVAN
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 17/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 17/05/2012 MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 17/05/2012 BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 17/05/2012 PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 17/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/05/2012 D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO IL 17/05/2012
PARERE GOVERNO IL 17/05/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/05/2012
CONCLUSO IL 17/05/2012
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle commissioni bancarie;
occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito ed all'effettiva erogazione del credito alle PMI ed alle famiglie, sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto-legge sulle liberalizzazioni;
una criticità concerne la particolare forma di finanziamento concessa tramite lo strumento delle carte di credito revolving ovvero delle carte di credito alle quali è associata una linea di credito rotativa che consente di rateizzare i pagamenti;
come segnalato dall'Antitrust, diversi contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di prodotti sono stati conclusi senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato contestualmente la richiesta di concessione di una linea di credito a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante carta, per la quale erano previsti oneri economici aggiuntivi rispetto all'ordinario credito finalizzato (emissione e invio estratto conto, quota associativa ecc);
in altri casi il professionista offriva prestiti personali e/o finalizzati riservandosi di emettere successivamente carte di credito revolving intestate ai clienti che avevano sottoscritto il finanziamento;
la Banca d'Italia è intervenuta anch'essa richiamando gli intermediari al rispetto sostanziale delle norme di trasparenza e correttezza e, in particolare, rammentando che i contratti di credito revolving non possono essere conclusi presso i fornitori di beni e servizi, i quali possono concludere esclusivamente contratti di credito finalizzato,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di escludere che i contratti di credito revolving possano essere conclusi presso i fornitori di beni e servizi.
9/5178/19. Rota, Barbato, Messina, Borghesi, Paladini.