ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/94
presentato da
MASSIMO BITONCI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
considerato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 35 sono previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720;
valutato che 11 regime di tesoreria mista, introdotta con il citato decreto legislativo n. 249 del 1997, ha rappresentato un punto fondamentale per la realizzazione di una maggiore autonomia delle amministrazioni territoriali e locali, dal momento che con tale regime è stato consentito agli enti di poter versare almeno le proprie entrate non più nei conti fruttiferi intestati all'ente presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma presso i tesorieri dei singoli enti, permettendo così agli stessi di realizzare sulle disponibilità presso il proprio tesoriere interessi più elevati di quelli altresì riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate presso i conti fruttiferi;
ricordato che il regime di Tesoreria mista consentiva agli enti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato le entrate proprie, rendendo, di fatto, i Comuni più autonomi e consentendo loro di poter realizzare, sulle proprie disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera;
considerato che la revisione della norma è stata fortemente criticata dai Sindaci, dai Presidenti di Provincia e dai Presidenti di Regione, oltre che da tutti i rappresentanti degli Enti locali anche nel corso della Conferenza Unificata degli Enti locali tenutasi nei primi giorni di Febbraio e appare di dubbia legittimità dal punto di vista Costituzionale in quanto lesiva e in evidente contrasto con l'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria riconosciuto agli Enti Locali, nonché contrastante con il principio di sussidiarietà, disciplinato dall'articolo 118 della Costituzione;
rammentato che le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione della norma come disciplinata ora saranno evidenziabili sia con un minore introito a favore dell'ente, in ragione dei minori tassi d'interesse minori applicati dalla Banca d'Italia, sia con un prevedibile rallentamento in termini di pagamenti a favore dei fornitori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 35 del provvedimento in esame e relative al ripristino della tesoreria unica per gli enti locali, non trovino applicazione, per l'esercizio in corso, gli enti definiti virtuosi così come definiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 98/2011.
9/5025/94.(Testo modificato nel corso della seduta) Bitonci, Gidoni, Caparini, Rainieri, Laura Molteni.