ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/089

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAVALLOTTO DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/89
presentato da
DAVIDE CAVALLOTTO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
in una prospettiva di liberalizzare anche questo segmento di mercato, l'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), ha esteso l'esercizio della rivendita di tabacchi agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq, prevedendo altresì che tale attività debba essere espletata nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano il settore;
tuttavia è evidente che l'attuale formulazione della disposizione, che si limita a prevedere esclusivamente che l'esercizio delle rivendita di tabacchi presso i distributori di carburante con una superficie minima di 500 mq debba avvenire secondo le norme e le prescrizioni tecniche di settore, non è idonea ad assicurare la necessaria univocità della disciplina di settore applicabile alla rete distributiva attualmente esistente e quella che, per effetto dell'articolo 17 del presente decreto potrà esercitare la rivendita di tabacchi, con l'osservanza di cautele del tutto corrispondenti a quelle già richieste ai sensi della normativa vigente dalla stessa amministrazione pubblica competente al controllo della rete di distribuzione dei tabacchi, e cioè l'amministrazione finanziaria;
la normativa vigente in base alla quale viene esercitata la rivendita di tabacchi è posta a presidio di interessi pubblici di elevato contenuto tra i quali emergono per importanza la tutela degli interessi dell'erario, la necessità di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute (anche in questo caso, peraltro, in diretta conseguenza di precisi accordi internazionali legislativamente recepite nel nostro Paese, da ultimo con la legge n. 75 del 2008 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, Ginevra il 21 maggio 2003»);
la rilevanza assoluta che caratterizza lo svolgimento dell'esercizio delle rivendite di tabacchi ha portato il legislatore a prevedere, con l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, l'adozione di un regolamento che definisca le regole per l'assetto distributivo dei tabacchi, regole essenziali ed imprescindibili per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;
per tali ragioni è necessario specificare che anche l'esercizio delle rivendite di tabacchi ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto debba avvenire nel rispetto delle norme e prescrizioni tecniche di settore che sono quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
infatti, in assenza di tale necessaria specificazione si rischia di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;
quindi l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento, di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore;
analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal presente intervento, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui agli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto;
fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b, come sopra individuato, a porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativo, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui gli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto.
9/5025/89.(Testo modificato nel corso della seduta) Cavallotto, Gidoni, Caparini, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.