ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/076

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALFANO GIOACCHINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/76
presentato da
GIOACCHINO ALFANO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento interviene in materia di ristrutturazione del servizio farmaceutico in sostanza ampliando il numero delle sedi farmaceutiche e la mobilità dei professionisti e delle sedi sul territorio, ai fini della garanzia di un miglior servizio al cittadini; ulteriori disposizioni favoriscono l'accesso dei giovani alla professione;
le decisioni adottate, pur parzialmente migliorate al Senato, tuttavia hanno ancora talune aspetti di problematicità connessi sia alla natura del servizio e alla sua redditività, sia alla necessità di assicurare il presidio del territorio, in termini di capillare presenza;
occorre infine evitare che norme troppo sbilanciate in termini di ricambio generazionale, possano comportare problemi alla gestione delle sedi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
modificare il comma 17, che esclude dalla direzione delle sedi farmaceutiche i professionisti che hanno raggiunto l'età pensionabile, nel senso di differire la vigenza di tale disposizione, in considerazione che numerose sedi si troverebbero in difficoltà nel reperimento di professionisti con adeguate capacità direttive;
nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, consentire alle sedi che risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione straordinaria di poter richiedere, a domanda, il trasferimento in una nuova sede nell'ambito della provincia di appartenenza sulla base di apposite graduatorie provinciali.
9/5025/76.Gioacchino Alfano, Marinello, Girlanda.