ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/073

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RITIRATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/73
presentato da
MARCO BELTRANDI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
in occasione dell'approvazione di questo ramo del Parlamento del disegno di legge concernente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011» (C. 4623-A), il Parlamento, pur non recependo integralmente la normativa comunitaria di riferimento, la direttiva 2011/7/UE, ha delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento normativo stesso, uno o più decreti al fine di dare attuazione alla disciplina comunitaria citata;
pur nella sua parzialità e insufficienza, e pur rimanendo in attesa della definitiva approvazione, il provvedimento contiene, su proposta del Governo, importanti novità nella considerazione che si ha per le imprese che hanno fornito beni e servizi alla P.A. senza ricevere il corrispettivo di quanto fornito nei tempi stabiliti;
meritorio appare l'intento di provvedere, ancorché solo parzialmente, al saldo dei debiti contratti dal settore pubblico. E ciò è previsto non solo per i debiti che saranno contratti per il futuro, ma anche per quelli contratti in passato, contribuendo almeno a dare certezza sul momento del pagamento il quale, pur se effettuato con gran ritardo, consentirà ai creditori di conoscere il quando, oltre al quanto gli è dovuto. Condizioni ben specificate entrambe nei contratti sottoscritti dalle P.P.A.A., ristabilendo una parvenza di effettività del principio detto della «certezza del diritto»;
relativamente all'atto appena sottoposto al nostro, concernente la «Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività» sempre il governo, in continuità con quanto già disposto, ha inserito nel cosiddetto decreto liberalizzazioni un articolo, il 35, rubricato: «Misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali». In particolare si stabilisce concretamente quanto previsto per principi alla cosiddetta legge comunitaria 2011,ovvero la parziale soluzione dei ritardati pagamenti pregressi;
proprio nei primi tre commi dell'articolo 35 del decreto al nostro vaglio sono stati previsti interventi finalizzati all'estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri per l'acquisizione di servizi e forniture, anche attraverso l'assegnazione di titoli di Stato su richiesta dei soggetti creditori, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, nonché per debiti relativi a spese per consumi intermedi, rientranti tra le regolazioni debitorie pregresse, maturati alla data del 31 dicembre 2011, entro l'importo di 1 miliardo di euro. In aggiunta è stata prevista la facoltà per le pubbliche amministrazioni di composizione bonaria con i propri creditori delle rispettive ragioni di credito e di debito;
il quarto e quinto comma dispongono invece la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica e, con tali risorse, provvedono, in gran parte, a coprire l'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti;
come detto, pur apprezzando sforzi e intenti, le misure disposte sono oggettivamente insufficienti alla soluzione del problema rappresentato dai mancati pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, debiti che hanno raggiunto importi elevatissimi nel loro complesso,

impegna il Governo:

in attesa che venga completamente recepita la normativa comunitaria, a provvedere alle esigenze di tanti imprenditori, artigiani, professionisti, mediante ulteriori iniziative a sostegno di tali categorie;
in particolare ad adottare un nuovo regime dell'iva per i soggetti indicati poiché il precedente governo, con l'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ha inteso introdurre una misura che sembrava potesse tutelare l'equilibrio finanziario dei soggetti medio-piccoli in termini di volume d'affari tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Con questa norma, infatti, coloro che operano nell'esercizio di impresa, arte o professione, in presenza di determinati requisiti, possono effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione alle quali l'IVA diviene esigibile al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo; poiché nel regime ordinario dell'IVA vige l'obbligo ai emettere la fattura, e quindi di liquidare l'imposta dovuta all'erario, al momento dell'effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972): ciò impone, conseguentemente, ai cedenti/prestatori di anticipare all'erario il versamento dell'IVA qualora l'effettivo incasso avvenga molto tempo dopo l'emissione della fattura (come sempre più spesso accade a causa dell'endemico prassi capace di giungere ad una vera e propria violazione di norme giuridiche positive facenti parte l'ordinamento,) applicando il regime dell'IVA per Cassa, invece, i cedenti/prestatori possono posticipare il versamento dell'IVA avuta sulle proprie fatture di vendita al momento del loro effettivo incasso, evitando in tale modo di impiegare risorse finanziarie proprie o di terzi nel pagamento anticipato dell'IVA sulle vendite non ancora incassate. Purtroppo ciò è oggi possibile solo per i contribuenti con un ridottissimo volume di affari pari ad appena 200.000 euro, i soli quali potranno scegliere di aderire al nuovo regime e di versare l'IVA dopo il pagamento del corrispettivo; si consideri che il regime dell'IVA per cassa vigente ha da subito evidenziato i suoi difetti: anzitutto, poiché il limite di applicabilità a 200.000 euro di volume d'affari garantisce questa possibilità essenzialmente a imprese operanti per il consumatore finale escludendo invece la grandissima parte delle imprese manifatturiere che lavorano su commessa di aziende di maggiori dimensioni. Ciò perché non è possibile adottare il regime per cassa fino all'importo dei 200.000 euro, utilizzando per i fatturati ulteriori il regime per competenza, di fatto facendo optare per il regime un numero misero di imprese. In secondo luogo poiché l'obbligo di indicare nella fattura l'intenzione di usufruire del regime per cassa collegato a determinate modalità applicative espone la piccola azienda alle pressioni di imprese strutturalmente e contrattualmente più forti, le quali a propria volta non potendo fruire dello stesso regime sono obbligate a posticipare la detraibilità dell'imposta;
più specificamente a recepire urgentemente, per giungere ad un efficiente meccanismo di versamento dell'IVA dovuta, la nuova normativa contenuta nella direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, estendo il regime della cosiddetta IVA per cassa a tutti i soggetti interessati sino al limite massimo pari a due milioni di euro consentendo così un'assoluta simmetria tra diritto alla detrazione ed esigibilità dell'imposta, infatti l'applicazione dell'IVA per cassa stimolerebbe ogni azienda a pagare le fatture dei propri fornitori alle scadenze pattuite. Perché senza il preventivo pagamento di tali fatture non potrebbe portare in deduzione l'IVA relativa alle stesse. Se in Italia fosse finalmente recepito il regime dell'Unione europea che alza la soglia a 2 milioni di euro di volume d'affari, si potrebbe coinvolgere direttamente la grande maggioranza delle imprese manifatturiere e si spingerebbe anche la parte restante a uniformarvisi progressivamente, fatto che costituirebbe anche un forte fattore incentivante teso a velocizzare i tempi di pagamento nel rapporto tra committente e fornitore; chiede altresì di provvedere al disagio dei medesimi soggetti ad ottenere credito dalle imprese bancarie, a causa della crisi in atto. A tal proposito ad adottare, eventualmente ricorrendo al supporto dell'ABI (Associazione bancaria italiana), e delle associazioni di categoria, per il maggior numero di enti pubblici interessati dal fenomeno dei ritardi nei pagamenti, a siglare dei documenti pubblici per la certificazione dei crediti vantati da privati nei confronti degli enti della P.A. al fine di consentire un più facile accesso al credito per i tanti imprenditori già in crisi di liquidità proprio a causa dei ritardati pagamenti; in tal modo gli enti pubblici ed il settore bancario potrebbero andare in soccorso delle imprese che vantano crediti nei confronti della P.A perché la certificazione di crediti delle imprese e il successivo smobilizzo degli importi presso il sistema bancario garantirebbe, da parte dell'ente pubblico, su richiesta dell'impresa creditrice, la verifica della sussistenza ed esigibilità del credito, nonché l'esistenza del relativo provvedimento di liquidazione da parte dell'ufficio competente il quale dovrebbe rilasciare un'apposita certificazione ove sono indicate informazioni fondamentali quali, a titolo di esempio, le somme di cui l'impresa è creditrice e la data entro cui la P.A. pagherà detta somma al fine di consentire al sistema bancario l'opportuna valutazione per la concessione di anticipazioni sui crediti così certificati. La certificazione, inoltre, può essere utile per indicare il termine entro il quale l'ente della P:A: provvederà al pagamento del credito.
9/5025/73.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.