ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/067

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GAROFALO VINCENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/67
presentato da
VINCENZO GAROFALO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il testo originario dell'articolo 32, comma 3, lettera a), decreto-legge in oggetto stabiliva in 5 giorni il termine entro il quale il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per consentire al perito assicurativo di prendere visione del danno;
la citata disposizione, come modificata nel corso dell'esame al Senato, ha ridotto a due giorni il predetto termine;
sottrarre le cose danneggiate alla perizia rappresenta uno dei modi più diffusi per frodare o speculare sull'esistenza e sull'entità del danno;
il termine di due giorni potrebbe rendere del tutto impossibile effettuare la perizia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa, al fine di valutare l'opportunità di modificarla, con una successiva iniziativa legislativa, nel senso di reintrodurre almeno il termine di cinque giorni previsto dal testo originario del decreto-legge in oggetto.
9/5025/67.Garofalo.